Dal primo di marzo 2018 scatta la prescrizione ridotta da 5 a 2 anni per le fatture ritardate e di conguaglio per l’elettricità, a seguito della emanazione, da parte dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) della delibera che dà attuazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2018.
Come ha evidenziato la stessa Authority “nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati”.
Nel caso di ritardo del venditore nella fatturazione dei conguagli, anche se abbia a disposizione i dati di misura di rettifica “per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione”.
Sia le famiglie che le piccole imprese saranno, così, maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette maxibollette, ovvero importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, a meno che tale assenza non sia dovuta ad una condotta del cliente.
Preme ricordare come la legge di bilancio intervenga anche sulle maxibollette di acqua e gas, nei confronti delle quali il diritto da parte del venditore si prescriverà sempre in due anni, così come previsto per le fatture dell’energia elettrica.
(Altalex, 2 marzo 2018)
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