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Dall’estensione al primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta energia elettrica e gas, con maggiorazione delle aliquote agevolative, e del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, alla conferma della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI. Dalla proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, con aumento del tetto massimo del bonus a 500.000 euro, al nuovo credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata. Dal rifinanziamento dei contratti di sviluppo ai nuovi fondi per la sovranità alimentare e per l’innovazione in agricoltura. Sono alcune delle misure agevolative che emergono dal testo del disegno di legge di Bilancio 2023.

Estensione al primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas, con aumento delle aliquote agevolative, e del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Conferma per tutto il prossimo anno della disciplina transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

Proroga al 31 dicembre 2023 del credito di imposta quotazione PMI, con aumento del tetto massimo del bonus a 500.000 euro.

Nuovo credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo.

Istituzione di nuovi fondi per la sovranità alimentare e per l’innovazione in agricoltura.

Sono alcune delle misure agevolative che emergono dal testo del disegno di legge di Bilancio 2023 presentato alla Camera dei deputati.

Crediti di imposta energia e gas

Tra le principali previsioni del ddl, di rilievo è la proroga al primo trimestre 2023 e il rafforzamento dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas.

In particolare:

– alle imprese energivore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Si avrà diritto al bonus se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata dovrà essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta sarà determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il bonus spetta qualora il prezzo della componente energetica acquistata, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese gasivore e non gasivore viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Si accede al bonus se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al quarto trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è aumentato più del 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I crediti saranno utilizzabili in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000, entro il 31 dicembre 2023.

In alternativa, potranno essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia). In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria dovrà richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione. I crediti d’imposta saranno fruibili dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Credito d’imposta carburanti in agricoltura e pesca

Il disegno di legge di Bilancio conferma anche il credito d’imposta carburanti in agricoltura e pesca, già previsto dal decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022).

Il bonus spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 ed è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Le imprese agricole e della pesca potranno fruire del credito di imposta anche in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023 o potrà essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “qualificati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari potranno utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

Con il ddl arrivano poi risorse fresche per i contratti di sviluppo.

In particolare, i fondi stanziati ammontano a:

160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

Fondo di garanzia PMI

Altro intervento di particolare interesse previsto è la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale di applicazione:

– della disciplina transitoria del Fondo prevista dall’art. 1, c. 55, primo e secondo periodo, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che si caratterizza: per importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro; l’ammissione delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo e una copertura più alta per i prestiti destinati a investimenti e a supporto della liquidità per le imprese a maggior rischio;

– delle misure sul Temporary Crisis Framework istituite dall’art. 16, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022). La garanzia sarà rilasciata su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi 3 esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese dovranno dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse direttamente o indirettamente all’attuale guerra in Ucraina, per esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Bonus quotazione PMI

Il ddl estende poi a tutto il 2023 il credito d’imposta quotazione PMI, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 89 a 92, legge n. 205/2017).

La misura dell’aiuto resta confermata al 50% delle spese di consulenza sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 per l’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, mentre aumenta da 200.000 a 500.000 euro il tetto massimo del credito d’imposta.

Fondi a favore di Mady in Italy e per l’innovazione in agricoltura

Al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l’eccellenza qualitativa del made in Italy, viene istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.

I settori di intervento ammissibili al finanziamento e il riparto delle risorse saranno definiti con uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Viene poi costituito, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, un fondo per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È inoltre previsto un Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Attraverso il Fondo sarà supportato lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti.

I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Incentivi per il settore autotrasporto

A favore del settore autotrasporto sono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto finalizzato volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività.

Modalità e termini per l’erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Incentivi per lo sport

Il ddl proroga inoltre una serie di incentivi per lo sport.

In particolare, viene confermato lo sport bonus, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Anche nel 2023 il beneficio spetta ai soli titolari di reddito d’impresa e sarà riconosciuto nella misura del 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi in 3 quote annuali di pari importo.

Viene poi esteso il periodo di validità del bonus sponsorizzazioni sportive. Il credito d’imposta istituito dal D.L. n. 104/2020 (articolo 81) e da ultimo proroga dal decreto Sostegni ter (articolo 9, c. 1, D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022), sarà valido in relazione alle spese sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto non potrà essere comunque superiore a 10.000 euro.

Si ricorda che possono beneficiare del bonus, pari al 50% dell’investimento effettuato (Iva esclusa), i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.

Viene inoltre incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2023 il fondo di cui all’art. 7, c. 1, decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022, convertito dalla legge n. 175/2022) finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché i criteri di ammissione, le modalità di erogazione saranno definiti con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Il disegno di legge di Bilancio istituisce poi un nuovo incentivo, valida solo per gli anni 2023 e 2024, finalizzato a spingere l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

L’intervento, in particolare, prevede la concessione a favore delle imprese di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:

prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

Il beneficio:

– sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;

non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR;

non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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