Dopo l’esame in sede referente dalla VIII Commissione (Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici), il disegno di legge di conversione
del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) si appresta a passare il
primo giro di boa con l’approvazione da parte della Camera dei
Deputati. Nella seduta di mercoledì 17 luglio, infatti, il
Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione,
con modificazioni, del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e
urbanistica”. La Camera è convocata giovedì 18 luglio alle ore
14.35.
Successivamente il testo passerà all’esame del Senato per
l’approvazione definitiva (sicuramente con un nuovo voto di
fiducia) che arriverà entro il 28 luglio 2024 prima della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione con
le nuove modifiche al d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia).
Salva Casa: il testo approvato in VIII Commissione
L’VIII Commissione ha concluso l’esame nella seduta del 16
luglio 2024, conferendo ai relatori il mandato a riferire
favorevolmente in Assemblea. A seguito delle modifiche e
integrazioni apportate in sede referente, il provvedimento si
compone ora di 5 articoli (rispetto ai 4 del testo originario).
Nel corso dell’esame è stato, infatti, introdotto in sede
referente il nuovo art. 2-bis che reca disposizioni finalizzate
all’ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per
le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici
previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate
dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
Il testo del Salva Casa si compone adesso dei seguenti
articoli:
- art. 1 – Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; - art. 2 – Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza
sanitaria da Covid-19 - art. 2-bis – Disposizioni a favore delle zone devastate dalla
catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 - art. 3 – Norme finali e di coordinamento
- art. 4 – Entrata in vigore
Nelle seguenti sezioni il contenuto del provvedimento
predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.
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