Il tribunale di Bergamo ricorda che il termine per l’eccezione di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la prima udienza come prescritto dal Dlgs. n. 28/2010
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Eccezione improcedibilità per mancata mediazione
Il termine per eccepire l’improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la prima udienza, come prescritto dall’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. E’ quanto affermato dal tribunale di Bergamo nella sentenza n. 401/2023.
La vicenda
La vicenda ha ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca per il mancato pagamento di un mutuo. L’opponente, tra l’altro, eccepisce l’improcedibilità sulla base della mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Improcedibilità ineccepibile oltre la prima udienza
Il giudice però, esaminando preliminarmente tale eccezione la dichiara inammissibile in quanto tardiva.
Invero, afferma il tribunale, “è pregiudiziale rilevare come detta eccezione non sia stata eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro il limite decadenziale della prima udienza, come prescritto dall’art. 5, comma 1bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile e concernente anche il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo pertinente, nel caso di specie, il successivo comma, il quale ‘significa che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di collocare la mediazione’, e non già il regime della sua eccezione, ‘solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell’altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo’ (così Cass. SS.UU. n. 19596/2020)”.
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Mediazione obbligatoria
Non solo. Il contratto oggetto di causa, ricorda il giudice, non rientra nelle fattispecie della mediazione obbligatoria. “La sola qualità di istituto di credito di una delle parti – infatti – non è elemento sufficiente a fare qualificare come ‘contratto bancario’ il rapporto negoziale in esame, il quale esorbita da quelli di cui agli artt. 1834 e ss. c.c. (Trib. Verona 15 settembre 2014, Trib. Napoli Nord 11 luglio 2016) ed altresì esorbita dalla nozione di ‘contratti finanziari’ per come intesa da Cass. n. 15200 del 2018, secondo la quale quest’ultima nozione è riferibile alla ‘contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF’, con ciò determinando il superamento dell’avviso di Corte d’appello di Brescia, sent. n. 639/2021 e confermando l’assunto – da ultimo ed ex multis – di Trib. Bergamo, n. 2695/2022 e n. 1223/2021”.
Rigettate le domande anche nel merito, il tribunale conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo e condanna l’opponente al pagamento in favore della banca anche delle spese processuali.
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