E’ possibile beneficiare del Superbonus per riparazione di immobile inagibile esclusivamente sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente; eventuali contributi per la ricostruzione devono essere sottratti dall’ammontare complessivo su cui applicare la detrazione.
Il proprietario di un fabbricato inagibile a causa di eventi sismici, composto da abitazione, magazzino e autorimessa, che desidera demolire e ricostruire l’intero edificio con interventi antisismici e di efficientamento energetico, potrà beneficiare del Superbonus per entrambi i blocchi in cui l’immobile è stato suddiviso dall’ufficio competente alla ricostruzione, ma l’agevolazione si applica solo alle spese che rimangono a suo carico, escludendo quindi i contributi già ricevuti.
Inoltre, la detrazione spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.119 del 31 maggio 2024, relativa all’applicazione dell’articolo 119, comma 8–ter del DL 34/2020 nel caso di interventi su immobile parzialmente inagibile oggetto del contributo per la ricostruzione per i danni conseguenti agli eventi sismici del 2016.
Superbonus fabbricati inagibili: la detrazione si calcola sulle sole spese sostenute
Il fabbricato è suddiviso in due parti strutturalmente autonome.
Di queste, un blocco, risultato già inagibile sin dall’anno 2009, non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione ma solo di una somma per gli interventi demolitivi, mentre un altro blocco potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione, essendo inagibile a seguito del sisma del 2016.
Le Entrate, dopo il solito excursus, precisano che si può beneficiare della detrazione esclusivamente sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ciò significa che eventuali contributi per la ricostruzione devono essere sottratti dall’ammontare complessivo su cui applicare la detrazione.
Qui, quindi, gli immobili, suddivisi in due unità dall’Ufficio per la Ricostruzione, potranno fruire del Superbonus al netto dei contributi già riconosciuti, per la parte di spesa rimasta a carico dell’istante.
Limite temporale: 31 dicembre 2025 con 96 mila euro di tetto
Per ciò che concerne, infine, il limite temporale per ‘prendere’ il Superbonus, le Entrate chiariscono che l’art.119, comma 8-ter del DL Rilancio ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
La proroga riguarda in sintesi le ristrutturazioni effettuate su immobili residenziali o a prevalente destinazione residenziale, inclusi gli edifici unifamiliari.
Per i lavori antisismici realizzati su singole unità immobiliari residenziali, infine, il limite è di 96 mila euro per ciascuna unità e relativa pertinenza.
LA RISPOSTA 119/2024 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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