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Come disposto dal secondo comma dell’art. 480 c.p.c., tra gli elementi che l’atto di precetto deve contenere a pena di nullità si annovera la “data di notifica del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente”.

Non sempre però tale nullità si verifica.

Venerdi 31 Gennaio 2020

Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1928/2020, pubblicata il 28 gennaio 2020, l’atto di precetto su decreto ingiuntivo, nel quale il creditore intimante non abbia indicato la data di notifica di quest’ultimo, è valido tutte le volte in cui, nonostante la presenza di omissioni puramente formali, non è impedito al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito per il quale si agisce e il titolo che lo sorregge.

IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione agli atti esecutivi promossa dal destinatario di un atto di precetto su decreto ingiuntivo, il quale deduceva la sua nullità ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 2, a causa della mancanza in esso della indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.

Nel corso del giudizio di opposizione, il debitore adempiva alla propria obbligazione.

In virtù dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione il Tribunale rigettava l’opposizione per carenza di interesse da parte dell’opponente debitore, condannando il creditore opposto al pagamento delle spese di lite in favore del primo, sul presupposto che l’opposizione, se ne fosse stato esaminato il merito, sarebbe stata fondata, in quanto il precetto notificato era privo della data della notifica del decreto ingiuntivo, in violazione di quanto richiesto dall’art. 480 c.p.c., comma 2.

Pertanto, la sentenza del Tribunale veniva impugnata dal creditore con ricorso per Cassazione, il quale deduceva la violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c., sostenendo che la mancata indicazione nel precetto della data di notificazione del decreto ingiuntivo non ne determinava la nullità, essendo sufficiente ai fini della sua validità che il precetto notificato sulla scorta di un decreto ingiuntivo contenga la sola indicazione del provvedimento che ha disposto la sua esecutività e non anche la data di notificazione dello stesso, nonché l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza della sua soccombenza virtuale con la condanna alle spese.

LA DECISIONE: La Suprema Corte ha ritenuto il motivo del ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale in persona di un diverso Magistrato, ha osservato che:

1. il Tribunale giudicante aveva omesso di verificare se l’atto di precetto anche se privo dell’indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo abbia o meno raggiunto lo scopo, come previsto dall’art 156, comma 3, c.p.c., secondo il quale “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”;

2. come qualsiasi atto processuale, la dichiarazione di nullità del precetto richiede al Giudice tre passi logici consecutivi:

a) individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l’atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta);

b) accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l’atto suddetto, e se l’una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta);

c) ove emerga uno iato tra lo schema legale dell’atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l’atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.

3. lo scopo della notifica dell’atto di precetto è quello di avvisare il debitore della pretesa del creditore e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l’adempimento.

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla nullità del precetto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull’individuazione del titolo esecutivo.

Nel caso di specie, il Tribunale, secondo i giudici della Cassazione, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell’atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.1928/2020

 

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