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Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli
paesaggistici nelle quali sussista il divieto di edificabilità,
imposto prima della consecuzione degli illeciti, non sono
mai suscettibili di condono edilizio.

Lo stabilisce espressamente la stessa normativa che disciplina
la concessione della sanatoria, che dispone l’assoluta
incompatibilità del condono in riferimento a tutti gli abusi che
insistono all’interno delle zone tutelate ai sensi del d.Lgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio
), come le aree costiere entro 300 metri dal
mare.

Abusi in aree vincolate: quando non sono condonabili?

A ribadire nuovamente il concetto è il Consiglio di
Stato
con la
sentenza del 4
marzo 2024, n. 2085
, con cui ha rigettato il ricorso
proposto per l’annullamento del diniego dell’istanza di condono –
nonché dei diversi pareri negativi al rilascio espressi dagli Enti
competenti statali e regionali preposti alla tutela dei vincoli –
per opere di sopraelevazione ed ampliamento realizzate
entro 300 metri dal mare
.

Gli abusi in particolare sono consistiti nell’ampliamento
planovolumetrico di un immobile ante ’67, ubicato
appunto su area litoranea, sulla quale, sussiste specifico vincolo
paesaggistico e l’assoluto divieto di edificabilità, in quanto
appartenente alle “Aree tutelate per legge” di cui
all’art. 142 del Codice dei beni culturali, che
include, alla lettera a): “i territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare
”.

L’art. 33 della Legge n. 47/1985 (Primo Condono
Edilizio
) prevede espressamente che non siano suscettibili
di sanatoria le opere in contrasto con i vincoli di tutela
che comportano inedificabilità e che siano stati
imposti prima della realizzazione degli abusi. La
disposizione si riferisce in particolare a:

  • vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli
    strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici,
    architettonici, archeologici, paesistici, ambientali,
    idrogeologici;
  • vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle
    coste marine, lacuali e fluviali;
  • vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e
    della sicurezza interna;
  • ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle
    aree.

Fascia entro 300 metri dal mare: vincolo di inedificabilità
assoluto

Nel caso in esame il diniego della sanatoria è stato disposto,
in particolare, per via del fatto che le opere abusive – ultimate
nel 1983 – sono risultate in contrasto con quanto previsto
dall’art. 51, lettera f), della L.R. Puglia n.
56/1980
(Tutela ed uso del territorio), che trova coerenza
con la normativa statale di cui all’art. 142 del Codice citato
nell’imporre il divieto assoluto di qualsiasi opera di edificazione
entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio
marittimo
.

Tale disposizione non imponeva un vincolo temporaneo oggi
decaduto, come sosteneva il ricorrente, ma introduceva l’efficacia
del divieto fino all’entrata in vigore dei piani
paesistico-territoriali
, come poi ribadito anche dalle
norme transitorie di tutela di cui alla L.R.
Puglia n. 30/1990, in cui si chiariva che, fino all’approvazione
del relativo PUTT (Piano Urbanistico Territoriale
Tematico), si vietava ogni modificazione
dell’assetto del territorio
, nonché qualsiasi opera
edilizia, per ciò che qui concerne, nei territori costieri compresi
in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio
marittimo o da ciglio più elevato sul mare.

In sostanza, la legge regionale del 1980 predisponeva l’avvio
delle procedure relative alla pianificazione
territoriale
e del programma di definizione dei relativi
metodi, strumenti e obiettivi, in virtù della successiva redazione
del PUTT, approvato poi con Deliberazione n. 1748/2000.

Il vincolo di inedificabilità assoluta imposto
allora è, pertanto, vigente a tutti gli effetti e, peraltro,
conferma quanto già previsto dalle disposizioni nazionali in
materia di tutela delle aree vincolate e in
relazione all’impossibilità di condonare gli abusi
insistenti all’interno
delle stesse. Il ricorso è quindi
respinto.

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