Se tutto procede come da copione, dopo il parere delle
Commissioni alla Camera sul testo predisposto dall’VIII
Commissione, la discussione d’aula sarà una mera formalità e il
disegno di legge di conversione del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) sarà approvato con voto
di fiducia prima di passare all’esame del Senato (cui si prevede la
stessa “sorte”).
Salva Casa: l’approvazione della legge di conversione
I tempi sono stretti e la scadenza fissata al 28 luglio 2024
imporrà un calendario che si dovrà interfacciare con tutti gli
altri provvedimenti in corso di conversione in Parlamento. Ciò che
ormai appare sicura sarà la nuova versione del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) a cui la legge di conversione del Salva Casa
apporterà nuove copiose modifiche (imponendo un nuovo aggiornamento
“estivo”).
Di seguito tutte le modifiche apportate dall’VIII Commissione
che, come anticipato, saranno anche quelle definitive:
- nuove deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati; - modifiche agli interventi di edilizia libera che riguardano le
VePA e le pergotende; - nuova modifica alla definizione di stato legittimo;
- definizione di mutamento della destinazione d’uso “senza opere”
e piccole modifiche ai nuovi commi inseriti nell’art. 23-ter del
Testo Unico Edilizia (TUE); - importanti modifiche all’art. 24 del TUE sulla segnalazione
certificata di agibilità che consentirà di asseverare la conformità
del progetto alle norme igienico-sanitarie in alcune
particolari; - nuove tolleranze costruttive (resta il riferimento agli
interventi realizzati entro il 24 maggio 2024) ed eliminazione
dell’asseverazione tecnica sulla verifica di possibili limitazioni
dei diritti dei terzi; - inserito il nuovo art. 34-ter rubricato “Casi particolari di
interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”; - importante modifica al nuovo art. 36-bis che consentirà di
utilizzare la nuova sanatoria semplificata anche nelle ipotesi di
variazioni essenziali; - sempre all’art. 36-bis viene copiosamente rivista la sanzione
da pagare per ottenere il permesso e la segnalazione certificata di
inizio attività in sanatoria.
Nelle seguenti sezioni, le novità arrivate dal testo predisposto
dall’VIII Commissione.
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