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La Sezione Terza civile ha richiesto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione di un ricorso al Primo Presidente per valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite di una questione importante relativa alla prelazione dei creditori. Questa riguarda il conflitto tra il creditore con privilegio e il creditore garantito da ipoteca sugli immobili in caso di vendita.

Corte di Cassazione- Sez. III civ.- ord. int.-n. 19314 del 12-07-2024

Il caso in esame

Una società creditrice è intervenuta come cessionaria del credito derivante da una sentenza penale, ottenendo il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.

Anche una banca è intervenuta per un credito fondiario garantito da ipoteca: nel progetto di distribuzione dei ricavi, inizialmente destinati alla banca, il giudice dell’esecuzione ha risolto la controversia assegnando una somma alla banca e riconoscendo alla società creditrice le spese in prededuzione.

La decisione, confermata dal Tribunale, si basa sul principio “prior in tempore potior in iure“, dando preferenza all’ipoteca della banca, iscritta prima del sequestro conservativo.

I motivi di ricorso

Dunque, la società creditrice ha sollevato tre motivi principali di ricorso. Con il primo motivo, ha sostenuto che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato il privilegio previsto dall’art. 41 TUB nella procedura esecutiva immobiliare, affermando che tale privilegio dovrebbe essere rilevante sono nell’ambito delle procedure concorsuali.

Il secondo motivo ha riguardato l’errata valutazione della natura del privilegio, che la società creditrice ha considerato di natura sostanziale, a differenza del privilegio della banca, che avrebbe natura di tipo processuale.

Il terzo motivo, presentato in subordine, ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 2782 c.c., sostenendo che, anche se i crediti delle parti fossero considerati in egual modo privilegiati, dovrebbero essere ripartiti in via proporzionale al loro importo.

La questione: il conflitto tra crediti privilegiati

Secondo i giudici di legittimità, questi motivi di ricorso sollevano il problema di come debba essere collocato il privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. rispetto al credito garantito dall’ipoteca.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riconosciuto che sia il credito fondiario della banca sia il credito della società ricorrente sono privilegiati. Tuttavia, il privilegio della banca è legato all’ipoteca, che l’art. 2741, comma 2, c.c. distingue dalle altre cause legittime di prelazione come nell’ipotesi del privilegio e del pegno.

Per risolvere il conflitto tra il privilegio della società creditrice e l’ipoteca della banca, la società ricorrente invoca l’art. 2768 c.c., relativo ai crediti dipendenti da reato. Tuttavia, questa norma non sembra applicabile alla distribuzione dei ricavi da un’espropriazione immobiliare, essendo specificamente rivolta ai privilegi sui beni mobili. Anche l’art. 2782 c.c., richiamato in via subordinata, appare inapplicabile poiché il credito della banca non è assistito da privilegio.

Il rapporto tra privilegi speciali e ipoteche antecedenti

I giudici della Cassazione hanno dapprima esaminato la disciplina prevista dall’art. 2748, co. Secondo, che espone una regola precisa: «I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente». Tale principio ha costituito un punto nevralgico di una recente sentenza emessa dalla Cassazione penale (nello specifico, la Sez. 4, sentenza n. 33187 del 28 giugno 2012) che ha attribuito al sequestro conservativo un valore privilegiato, rafforzando le garanzie delle obbligazioni civili derivanti da reato rispetto ai crediti ipotecari.

Il Tribunale di Alba, nel decidere su una controversia simile, ha applicato questa eccezione, sostenendo che il sequestro conservativo, trascritto successivamente all’ipoteca, dovesse comunque prevalere. Questa posizione ha trovato riscontro in un precedente giuridico deciso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21045 del 2009, che aveva stabilito come i privilegi speciali, se subordinati a forme di pubblicità come la trascrizione, non prevalgano in automatico sulle ipoteche già esistenti. Piuttosto, si applica la regola del “prior in tempore potior in iure”, dove ciò che viene registrato prima ha priorità.

Analogamente, il privilegio sui beni immobili derivante dall’art. 316, co. 4, c.p.p., richiede la trascrizione del sequestro conservativo per essere efficace. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c. necessita della trascrizione del contratto preliminare e, in assenza di tale formalità, l’ipoteca iscritta in precedenza prevale.

Tuttavia, nel caso di specie, il privilegio accordato alla parte civile per effetto dell’art. 316, comma 4, c.p.p. è subordinato non solo alla trascrizione, ma anche alla gerarchia dei privilegi stabiliti per i tributi.

Il bilanciamento degli interessi tra creditori privilegiati e creditori ipotecari ai sensi dell’art. 2748, co. 2 c.c.

I giudici ermellini hanno quindi osservato che l’art. 2748, co. 2 c.c. stabilisce una regola chiara: «I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente».

Tale norma è stata oggetto di molteplici interpretazioni giurisprudenziali, volte a bilanciare i vari interessi coinvolti.

Sul punto, un’interpretazione interessante è stata offerta dalle Sezioni unite della Corte, che con la sentenza n.  21045 del 2009, ha evidenziato che i privilegi speciali ereditati dalle antiche ipoteche privilegiate prevalgono sulle ipoteche ordinarie, in virtù della natura pubblica degli interessi protetti: tale prevalenza è accordata dall’art. 2848 c.c., co. 2.

Tuttavia, la sentenza ha anche stabilito che i privilegi speciali, subordinati a formalità pubblicitarie come la trascrizione del contratto preliminare, non prevalgono automaticamente sulle ipoteche. Questa regola si applica ai crediti del promissario acquirente, che devono essere trascritti per acquisire efficacia, come previsto dall’art. 2775 bis c.c.

Diversamente, il privilegio previsto dall’art. 316 c.p.p., tutela non solo gli interessi individuali della vittima di un reato, ma anche gli interessi pubblici. Questo privilegio, richiesto dal Pubblico Ministero, garantisce il pagamento delle spese processuali e altre somme dovute allo Stato. Inoltre, la protezione economica delle vittime di reati è sancita dall’art. 12 della Direttiva 2004/80/CE, riconoscendo l’importanza del risarcimento come forma di giustizia riparativa.

La complessità del bilanciamento tra gli interessi del creditore con privilegio tecnico e quelli del creditore derivante da un reato risiede nel coinvolgimento degli interessi pubblici.

Rimessione alle Sezioni Unite

Di fronte a questa complessità, la Terza Sezione ha dunque ritenuto opportuno sottoporre la questione alle Sezioni Unite della Cassazione. La questione è se il creditore con privilegio ex art. 316, comma 4, c.p.p. debba essere preferito al creditore ipotecario nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili. Questa questione richiede un’interpretazione coordinata delle normative per garantire che l’applicazione del privilegio sia conforme all’intero sistema giuridico.

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