Sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi sulla costituzionalità e sull’applicazione della normativa vincolistica del vincolo dei 150 metri operante in Sicilia.
Tutto parte dall’azione legale seguente a una domanda di condono edilizio presentata da una donna di Sciacca risalente al 1982 per un immobile realizzato appunto entro i 150 metri dal mare.
A distanza di più di 30 anni dalla presentazione della domanda di condono, il Comune di Sciacca la rigettava, ritenendo che l’edificio era da ritenersi insanabile ai sensi della legge regionale 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/76 entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia.
La proprietaria dell’immobile, quindi, ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego del condono, proponeva un ricorso davanti alla giustizia amministrativa, con la difesa di Girolamo Rubino e Calogero Marino.
I legali rilevavano in primo luogo l’illegittimità del provvedimento, invocando l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 metri previsto dal piano comprensoriale 6 (l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa) e non del limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76.
Gli avvocati hanno inoltre posto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge regionale 15/91 che applica retroattivamente proprio il vincolo dei 150 metri. Il Cga, ha ritenuto meritevole di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate da Rubino e Marino circa l’applicazione retroattiva del vincolo dei 150 metri, e con propria ordinanza ha rivolto la questione alla Corte costituzionale.
In particolare il giudice amministrativo ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile1991, n. 15 nella parte in cui ha esteso anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
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