Il caso è stato trattato dal Tribunale di Pisa con la decisione del 5 ottobre 2021, n. 1272.
La fattispecie è molto interessante e allo stesso tempo complessa.
Tribunale di Pisa, decisione del 5 ottobre 2021, n. 1272: il caso di specie
Antefatto
L’assemblea del Condominio incarica un’impresa di eseguire opere murarie da capitolato pari a un certo importo complessivo.
Il condominio alle scadenze previste paga i lavori capitolati e in particolare la condomina, poi attrice della vicenda, versa regolarmente sul conto corrente del Condominio per le opere murarie straordinarie due trance di pagamenti, di per sé persino superiori a quanto dovuto dalla medesima ed infatti il rendiconto preventivo indica un importo inferiore.
Successivamente l’impresa deposita ricorso per decreto ingiuntivo contro il condominio per un asserito credito verso il Condomino per opere extracapitolato concordate.
Nel frattempo, l’amministratore invia lettera circolare a tutti i condomini per giustificare il ritardo nell’invio del rendiconto finale dei lavori con la ripartizione pro quota. Omette di informare i condomini di avere già ricevuto a mani la notifica del decreto ingiuntivo dell’impresa. Ulteriore omissione dell’amministratore consiste nel fatto di non intraprendere la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, per contestare la richiesta di pagamento fondata su fatture riguardanti in realtà lavori mai capitolati e mai concordati.
La condomina che ha pagato di più della sua quota è proprio colei che si vede notificare dall’impresa atto di precetto.
La fattispecie giudiziale
La stessa condomina decide quindi di citare in giudizio l’impresa proponendo atto di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. onde ottenere, oltre alla sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo a suo favore, l’accertamento che i pagamenti eseguiti coprono l’intero asserito debito e che pertanto null’altro deve essere dalla medesima versato.
In subordine chiede di accertare la responsabilità dell’amministratore del Condominio, per non aver informato i condomini e per mancata opposizione al decreto ingiuntivo, condannandola a risarcire e/o manlevarla da ogni somma che dovesse essere tenuta a versare all’impresa
Rileva di non essere mai stata informata né della notifica di detto decreto ingiuntivo, né della diffida asseritamente effettuata dal legale dell’impresa. Inoltre, non solo l’amministratore non aveva opposto nei termini lo stesso decreto ingiuntivo ma mai ha reso noto della successiva notifica di un precetto ricevuto con il decreto ormai esecutivo.
L’impresa si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e conseguente conferma dell’atto di precetto opposto, oltre alle spese di lite anche temeraria.
Si costituisce altresì l’amministratore in proprio domandando, anch’esso, il rigetto e la condanna alle spese ex art. 96 cpc perché l’azione dell’impresa era in ragione della morosità di singoli condomini, che hanno successivamente regolarmente provveduto al pagamento della somma precettata, ed in specie della condomina attrice.
Si costituisce anche il condominio chiedendo nella sostanza di rigettare tutte le domande formulate nell’atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto.
Istruita la causa, si arriva alla decisione
La decisione: i motivi dell’opposizione a precetto
Pur dichiarando di agire con l’opposizione a precetto ex art. 615 cpc., l’attrice non ha dedotto alcun vizio riconducibile a questa azione, perché ha in realtà contestato il merito dell’obbligazione con un mezzo processuale errato, quando il merito non può più essere discusso.
Su questo argomento ricorda la copiosa giurisprudenza che, con orientamento unanime, evidenzia la distinzione dell’opposizione a ingiunzione da quella a precetto. Ed infatti nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vige la regola sulla cui base, quando l’esecuzione è minacciata in ragione di un titolo di formazione giudiziale, devono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (cfr. Cass. n. 12251 del 25/05/2007).
Poiché nel caso di specie non vi è alcuna indicazione di motivi propri dell’opposizione a precetto da parte dell’attrice, giunge alla conclusione che la stessa è sostanzialmente inammissibile, perché manifestamente infondata.
Entra poi nel merito della doglianza della responsabilità dell’amministratore per quanto accaduto.
La responsabilità dell’amministratore
Dall’istruttoria risulta che l’amministratore ha sì sollecitato i condomini per il pagamento dei lavori ma non ha comunicato anche la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa nei confronti del condominio, lasciando così decorrere il termine per l’opposizione.
In simili ipotesi la giurisprudenza sostiene che sussista in capo all’amministratore una responsabilità per violazione degli obblighi informativi sullo stesso gravanti ai sensi dell’art. 1131, terzo comma, c.c. (Trib. Milano, 8 maggio 2014, n. 5931).
Questa disposizione, per la parte di interesse, così recita: “Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”.
Questa violazione è tale da fondare la revoca dell’amministratore e lo espone all’obbligo del risarcimento dei danni conseguenti alla condotta omissiva alla luce del combinato disposto dell’art. 1129 e dell’art. 1131, ultimo comma, c.c.
La condotta omissiva dell’amministratore comporta per il condomino l’impossibilità di resistere alla pretesa avanzata dall’impresa, proponendo il giudizio di opposizione all’ingiunzione.
Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria osserva che l’inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’amministratore non è di per sé sufficiente a radicare in capo all’attrice il diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta omissiva dell’amministratore.
E’sì vero che è censurabile il comportamento posto in essere da quest’ultimo ma la condomina non ha provato né dedotto alcun motivo alla base dell’opposizione all’esecuzione (rectius, all’ingiunzione) che avrebbe presentato se fosse stata tempestivamente informata della notifica del decreto ingiuntivo.
In mancanza di fatti specifici sui quali radicare un giudizio prognostico in merito alla ragionevole probabilità che l’opposizione a precetto (rectius, all’ingiunzione), se proposta dall’attrice, sarebbe stata verosimilmente accolta, conclude nel senso della assoluta mancanza di prova del danno e quindi della infondatezza delle pretese avanzate dalla stessa, con il loro conseguente totale rigetto.
Si tratta di un principio generale che vale sia per il condominio, sia per il singolo condomino.
Il risarcimento non scaturisce automaticamente dalla violazione di una norma di legge. Anche in caso di non perfetta esecuzione degli obblighi previsti in capo all’amministratore, ai fini di ottenere il risarcimento occorre che l’inadempimento sia stato tale da recare un vero e proprio pregiudizio (cfr. ad es., Trib. Roma, 26.04.2019).
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