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Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2331 del 7 luglio 2020, conferma l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: il creditore che vuole far valere le proprie ragioni contro il singolo condomino deve notificargli il titolo esecutivo prima di procedere con precetto ed esecuzione forzata. Non è sufficiente, dunque, la notifica del titolo al solo amministratore.

La ragione di tale decisione è molto semplice: non si può pretendere di pignorare i beni del singolo condomino senza che questi sia messo nelle condizioni di far valere i propri diritti ed, eventualmente, di proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Di seguito l’analisi della sentenza sopra richiamata.

Azione esecutiva contro il condomino, l’opposizione all’atto di precetto

Avverso l’atto di precetto notificatogli per debiti condominiali, il singolo condomino proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Catania lamentando la mancata notifica nei suoi confronti del titolo esecutivo e la mancanza del diritto del creditore di procedere nei suoi confronti per il credito dell’intero condominio.

Si costituiva il creditore il quale precisava di aver esperito ricorso per decreto ingiuntivo contro il condominio; attesa la mancata opposizione allo stesso, il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo e, debitamente munito di formula esecutiva, veniva notificato al condominio nella persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore.

Dopo avere notificato anche l’atto di precetto e l’atto di pignoramento delle somme condominiali, che aveva avuto esito parzialmente negativo, il creditore, con atto di interpello ex art. 63 disp. att. codice civile inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, invitava l’amministratore del condominio a comunicare i dati e/o l’elenco dei singoli condòmini morosi, con relative quote millesimali e riparto della somma precettata, al fine di rivalersi su di loro.

Non avendo ricevuto risposta, il creditore procedeva alla notifica del precetto contro il singolo condomino il quale, per l’appunto, presentava opposizione al tribunale per non aver ricevuto anche la notifica del titolo esecutivo.

Azione esecutiva contro il condomino, la decisione del Giudice siciliano

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 2331 del 7 luglio 2020 in commento, accoglie l’opposizione al precetto presentata dal condomino debitore.

Il principio è quello già enunciato in passato dalla Corte di Cassazione (ex multis: Cass., sent. n. 8150 del 29 marzo 2017): dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo contro un condominio, prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti del singolo condomino (tenuto al pagamento pro-quota), è necessaria la previa notifica del titolo in forma esecutiva.

La ratio di tale pronuncia è evidente, non potendosi procedere eventualmente a pignoramento sul bene del singolo condomino ove questi non abbia ricevuto previamente il titolo.

Regole recupero crediti condominiali verso condòmini morosi

E invero, a mente dell’art. 1131 c.c., l’amministratore rappresenta i partecipanti al condominio, sul piano sostanziale, nei limiti delle sue attribuzioni (che sono circoscritte alla gestione delle cose comuni) e, sul piano processuale, per le sole azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, ma non per le azioni relative ai beni di proprietà individuale.

Ne consegue che, ove il creditore intenda aggredire beni comuni (anche a prescindere dall’espropriazione dei beni immobili condominiali, cosa che sarebbe certamente possibile con riguardo all’eventuale fondo cassa del condominio, ai depositi bancari di sua pertinenza, ovvero ai suoi crediti), potrà e dovrà notificare titolo e precetto all’amministratore, in quanto lo stesso per legge rappresenta, anche sul piano processuale, i partecipanti al condominio per tutto ciò che attiene alle cose comuni.

Ove invece, al contrario, egli intenda aggredire in via esecutiva il patrimonio del singolo condomino (facendo valere la sua responsabilità per le obbligazioni condominiali), e quindi esercitare l’azione esecutiva sui suoi beni personali, ogni potere di rappresentanza dell’amministratore resta escluso per definizione.

La notifica del decreto ingiuntivo esecutivo al condomino moroso

Secondo la sentenza in commento (la quale, come più volte detto, si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità prevalente), il creditore che ottiene un titolo esecutivo nei confronti dell’intero condominio potrà agire esecutivamente anche nei confronti dei singoli condomini morosi, ma solo dopo aver notificato loro il titolo esecutivo.

Invero, questo principio sembra essere contraddetto, in tema di decreto ingiuntivo, dal disposto dell’art. 654, comma secondo, c.p.c.

A tenore di quest’ultimo articolo, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, «ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula».

Tale norma consente di notificare direttamente l’atto di precetto all’ingiunto anche senza rinotificare il decreto in forma esecutiva.

Ipoteca di valore superiore, responsabilità aggravata del creditore

In questo senso anche la giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14730 del 21 novembre 2001), secondo cui nell’esecuzione forzata promossa in base a decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione di tale decreto, ma è sufficiente che, con l’atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l’esecutorietà, indipendentemente dall’osservanza di prescrizioni formali.

Orbene, se si volesse applicare questa norma anche all’ipotesi del decreto ingiuntivo esecutivo notificato al condominio e del solo precetto notificato al condomino moroso, si potrebbe pensare che la decisione in commento del Tribunale di Catania sia errata.

In realtà, secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, l’art. 654, comma secondo, c.p.c., non può applicarsi nei confronti del singolo condomino in quanto, qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei riguardi dell’intero condominio, occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all’art. 654, secondo comma, c.p.c., secondo il quale ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell’ingiunto, in questo caso del condominio intero.

In sintesi, dunque, la situazione è la seguente:

  • l’art. 654, comma secondo, c.p.c., afferma che, se il decreto ingiuntivo è già stato notificato, allora non occorre notificarlo nuovamente quando è divenuto esecutivo; è sufficiente che, con l’atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo, attraverso la citazione del provvedimento che abbia disposto l’esecutorietà;
  • la semplificazione introdotta dal suddetto art. 654, comma secondo, c.p.c., tuttavia, non può applicarsi quando il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio e poi voglia rivalersi sul singolo condomino.

In un caso del genere, infatti, non essendoci identità tra l’ingiunto iniziale (l’intero condominio) e l’esecutato (il singolo condomino), occorre che a quest’ultimo sia notificato anche il decreto ingiuntivo con formula esecutiva.

Dunque, quando il creditore vuole azionare contro il singolo condomino un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’intero condominio, è necessario che notifichi nei confronti di quest’ultimo il titolo in forma esecutiva prima di poter procedere all’esecuzione forzata.

Si tratta infatti di un’azione esecutiva verso un soggetto (il condomino moroso) differente dall’ingiunto (condominio) e pertanto è da ritenersi non applicabile l’art. 654, comma secondo, c.p.c., che invece vale solamente nei confronti del soggetto originariamente ingiunto, ovvero l’intero condominio.

 

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