Tribunale di Torino
Sezione I Civile
Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Prima Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26071/2015 R.G.
promossa da:
OMISSIS, rappresentate e difese dall’Avv. SIRAGUSA Virginia e dall’Avv. FARES Silvia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino via della Consolata n. 4, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione;
-PARTI ATTRICI-
contro:
OMISSIS, rappresentati e difesi dall’Avv. FORCHINO Antonella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino corso Vittorio Emanuele II n. 170, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta ;
-PARTI CONVENUTE-
avente per oggetto: Azione revocatoria – Estinzione del processo per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
a verbale di udienza in data 10.02.2016:
“Le parti danno atto di aver conciliato la lite e pertanto l’attrice rinuncia agli atti e la convenuta dichiara di accettare la rinuncia (giusta deleghe, rispettivamente, a margine dell’atto di citazione e in calce alla comparsa di costituzione). Le parti pertanto chiedono pronunciarsi sentenza di estinzione con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda che si allega in originale e spese integralmente compensate, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione datato 19.10.2015 ritualmente notificato, le signore OMISSIS hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino, chiedendo la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita stipulato tra i signori OMISSIS con rogito Notaio Pietro BOERO in data 03.02.2015, rep. n. 169031 racc. n. 10580,
1.2. Si sono costituiti i convenuti, depositando comparsa di costituzione e risposta, dando atto dell’intervenuto accordo tra le parti e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
1.3. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. i difensori delle parti hanno dato atto di aver conciliato la lite e, pertanto, il difensore della parte attrice ha rinunciato agli atti ed il difensore della parte convenuta ha dichiarato di accettare la rinuncia (giusta deleghe, rispettivamente, a margine dell’atto di citazione e in calce alla comparsa di costituzione).
Le parti pertanto hanno chiesto di pronunciare Sentenza di estinzione con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda a spese integralmente compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.4. Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c.
2. Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. .
2.1. Come si è accennato, all’udienza in data 10.02.2016 il difensore della parte attrice, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
A sua volta, sempre alla medesima udienza, il difensore della parte convenuta, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Inoltre, alla medesima udienza i difensori delle parti hanno chiesto espressamente la declaratoria di estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
2.2. Pertanto, occorre dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
2.3. Si deve soltanto aggiungere che l’estinzione del processo dev’essere dichiarata con Sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
- nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
- invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
- del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
- sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
- infine, in senso conforme possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 15 ottobre 2013 n. 6380 in Altalex Newsletter del 12.05.2014 sul sito www.altalex.com e rinvenibile al seguente link: https://www.altalex.com/index.php?idu=45009&cmd5=88f36f2bd15e10e9139730875ec94600&idnot=66135; Tribunale Torino, Ord. 14 dicembre 2007 in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2008, n. 4, I, pag. 1043 in Diritto & Giustizia on line sul sito “www.dirittoegiustizia.it” -arretrato del 18.01.2008-; Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 in Giustizia a Milano 2006, 7 55; Tribunale Torino, 03 dicembre 2005 in Redazione Giuffrè 2006 su Juris data on line ed in Giuraemilia sul sito www.giuraemilia.t”; Tribunale di Parma, 17 gennaio 2000 in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525; Tribunale Modena 15 giugno 1999 in Giur. It., 2000, 758; Tribunale Milano, 2 giugno 1997 in Foro it. 1997, I, 3027.
3. Sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ai sensi dell’art. 2668 c.c., dev’essere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 1 di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale e la relativa annotazione.
4. Sulle spese processuali.
4.1. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
4.2. Invero, l’art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” .
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 26071/2015 R.G. promossa dalle signore OMISSIS (parti attrici) contro i signori OMISSIS (parti convenute), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
2) Ordina, ai sensi dell’art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 1 (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1) di cancellare:
- la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data 30/10/2015 ai numeri 35187 Registro Generale e 25382 Registro Particolare a favore di OMISSIS contro OMISSIS;
- l’annotazione eseguita in data 05/11/2015 ai numeri 36089 Registro Generale e 4928 Registro Particolare.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 12/02/2016.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza n. 904/2016 depositata in data 12.02.2016
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