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Questo articolo affronta uno dei temi della sessione di approfondimento di Master Telefisco del 26 aprile, dedicata alla dichiarazione delle persone fisiche.

Non sempre i beneficiari dei trust sono obbligati a indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi – in qualità di “titolari effettivi” per la normativa antiriciclaggio – gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria detenuti dal trust (articolo 4, comma 1, Dl 167/90).

La sussistenza dell’obbligo dipende in larga misura dal fatto che il contribuente sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio. Il concetto, che era già presente nella circolare 38/E/2013, è ripreso dalla circolare 34/E/2022, par. 5.2. Questa circolare, in primo luogo afferma che, con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust, ciò che rileva ai fini della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili», anche per “classi” (ad esempio, gli eredi legittimi del disponente). Quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, dev’essere possibile, anche indirettamente, l’identificazione. Poi, precisa che occorre tenere in considerazione anche le disposizioni adottate a livello internazionale nell’ambito del Common Reporting Standard, secondo cui:
● per i mandatory beneficiary, si comunica il valore dei proventi ricevuti nel periodo di imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il trust;

● e per i discretionary beneficiary, si comunica solo il valore dei proventi ricevuti nel periodo di imposta.

Infine, conclude che, in dettaglio:
● i beneficiari di un trust non discrezionale assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa;

● i beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust, hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust.

La circolare aggiunge che l’ammontare del credito deve essere comunicato «unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero», locuzione che deve intendersi riferita ad eventuali altri investimenti e attività all’estero detenute direttamente dal contribuente.

Si dovrebbe quindi concludere che l’approccio look through imposto ai titolari effettivi dei trust riguardi solo i titolari di trust “non discrezionali” e che, per i titolari di trust “discrezionali”, l’obbligo di comunicazione nel quadro RW riguardi solo le attribuzioni decise («discrezionalmente») dal trustee, le quali devono essere comunicate come attività detenute “direttamente” (credito) e non “indirettamente”, come titolare effettivo.

Questa ricostruzione è coerente con la distinzione contenuta nel Glossario alle Raccomandazioni Fatf, edizione febbraio 2023 (voce “Beneficiary”), fra trust con beneficiari attuali individuati al momento della loro costituzione e trust i cui beneficiari avranno titolo all’attribuzione di redditi o di patrimonio solo al verificarsi di certe condizioni o alla scadenza di un periodo o per effetto dell’esercizio di un potere discrezionale del trustee. Concetto questo spiegato più in dettaglio nella Guidance For A Risk-Based Approach Trust And Company Service Providers (TCSPSs) che contiene, a pag. 55, regole per indentificare la vera identità dei beneficiari nelle varie tipologie di trust. La Guida specifica che, ai fini antiriciclaggio, non è richiesto che il trustee verifichi l’identità di tutti i beneficiari utilizzando documenti, dati o informazioni di fonte affidabile e indipendente, ma è richiesto che identifichi e verifichi l’identità dei beneficiari che hanno diritti attuali alle distribuzioni di reddito o capitale o che ricevono effettivamente distribuzioni dal trust (ad esempio, una rendita vitalizia). Torna, quindi il concetto di diritto attuale di pretendere l’attribuzione di redditi o capitali.

Le risposte ai partecipanti (a cura di Giacomo Manzana)

La risposta ad alcune domande formulate nel corso della sessione di approfondimento di Master Telefisco del 26 aprile.

DIVIDENDI DALL’ESTERO
Una persona fisica italiana percepisce un dividendo da una società di capitali tedesca con accredito diretto sul conto corrente estero. Il dividendo è soggetto a imposta sostitutiva del 26%?

Sì. In mancanza di un intermediario (o qualora l’utile di fonte estera sia percepito direttamente all’estero) il contribuente è tenuto a includerlo nella dichiarazione dei redditi e ad autoliquidare l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 18 del Tuir.

DIVIDENDI IN DICHIARAZIONE
Una persona fisica italiana percepisce un dividendo da una società di capitali. Deve indicare il dividendo in dichiarazione?

Gli utili distribuiti da società di capitali detenute da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% e non sono da indicare in dichiarazione. Attenzione, però, che non si tratti di utili ante 2018 relativi a partecipazioni qualificate la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2022 per i quali continua ad applicarsi il concorso parziale alla determinazione del reddito e, conseguentemente, il dividendo è da tassare in dichiarazione (quadro RL).

SOCIETÀ SEMPLICE
Una società semplice con soci persone fisiche non in regime d’impresa ha percepito nel corso del 2022 dividendi da una società di capitali, la quale ha applicato la ritenuta del 26 per cento. È corretto?

Dopo le modifiche apportate dal Dl 124/2019 i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Di conseguenza, gli utili sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (a meno che non si tratti di utili ante2018, deliberati entro il 31 dicembre 2022 relativi a partecipazioni qualificate per i quali continua ad applicarsi il concorso parziale alla determinazione del reddito).

DIRITTI D’AUTORE E FORFAIT
Un forfettario ha percepito nel 2022 dei redditi da diritti d’autore. In dichiarazione li indica nel quadro RL?
Sì. L’agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E/2019, ha precisato che – qualora il contribuente forfettario consegua proventi a titolo di diritti d’autore – gli stessi, ridotti del 25% (40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni) concorrono alla determinazione del reddito complessivo.

 

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