- La preterintenzione è individuata all’art. 43 c.p., insieme al dolo e la colpa. Si è indotti a ritenere che sia una forma di elemento soggettivo.
- Le principali forme di reati preterintenzionali sono l’omicidio preterintenzionale, di cui all’art. 584 c.p., e l’aborto preterintenzionale.
- L’omicidio preterintenzionale è una fattispecie che è stata configurata anche nel noto caso della fuga in occasione della finale di Champions League a Torino, dove una folla in tumulto ha provocato la morte di uno spettatore.
L’omicidio preterintenzionale è una fattispecie molto complessa che ha dato adito a molteplici interrogativi. La questione più problematica riguarda proprio l’elemento soggettivo.
Secondo un orientamento accreditato, l’art. 584 c.p. è un caso di versari in re illicita, cioè di responsabilità oggettiva. Il codice penale, nella sua formulazione originaria, prevede delle fattispecie in cui un fatto costituente reato è imputato per il sol fatto che l’agente ha posto in essere un’attività illecita, anche se il diverso evento non è voluto.
Negli ultimi anni, i fatti di cronaca hanno reso necessario rimeditare la figura dell’omicidio preterintenzionale, anche al fine di risolvere alcuni quesiti pratici. Una delle questioni più note ha avuto ad oggetto l’omicidio conseguente un tentativo di rapina, avvenuto durante la proiezione della finale di Champions League a Torino, in Piazza San Carlo.
Nel seguente articolo, intendiamo esaminare le principali questioni relative all’omicidio pretirentenzionale, analizzando il codice penale e. in particolare, l’elemento soggettivo e il criterio di imputazione dell’evento più grave non voluto.
Che cos’è l’omicidio preterintenzionale?
Il codice penale prevede la fattispecie di omicidio preterintenzionale all’art. 584 c.p. Questa si verifica quando un soggetto, con atti diretti a ledere e percuotere, realizza un omicidio.
La norma pone molteplici dubbi interpretativi, perché la condotta costituente l’omicidio non sembra essere sorretta da elemento psicologico, cioè da dolo o colpa. Questo rende la norma, in sostanza, di dubbia legittimità costituzionale.
Per tale ragione si è posto il problema di verificare se questa norma sia o meno costituzionalmente compatibile.
Quanti anni di galera si rischiano per omicidio preterintenzionale? La sanzione prevista è molto gravosa: si prevede infatti l’applicazione della pena della reclusione da 10 a 18 anni. Esaminiamo insieme i vari aspetti che riguardano questa figura.
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Cosa si intende per preterintenzione?
A norma dell’art. 43 c.p., si ha preterintenzione quando dall’azione o omissione deriva un evento più grave di quello originariamente voluto dall’agente.
Dunque, la preterintenzione si connota per:
- un evento minore voluto;
- un evento più grave non voluto.
Il legislatore ha espressamente disciplinato due ipotesi di reato preterintenzionale, ovvero:
- l’omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p.;
- l’aborto preterintenionale.
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Cosa si intende per reato più grave non voluto?
Una delle domande che possiamo porci è cosa si intende con l’espressione “evento più grave di quello voluto”. Facendo l’esempio dell’omicidio preterintenzioale:
- chi agisce vuole realizzare il reato di lesioni o percosse;
- ma realizza in concreto l’omicidio, ossia un reato più grave, della stessa indole, non voluto.
Sul punto, si individuano tre orientamenti, di cui due presuppongono l’omogeneità tra l’evento più grave e quello voluto. Secondo un primo orientamento, affinché sussista l’evento più grave, la lesione realizzata deve porsi in rapporto di progressione con quella originariamente voluta: dunque l’oggetto della condotta illecita è lo stesso bene giuridico.
Secondo altro orientamento, invece, l’evento più grave presuppone che vi sia un rapporto di continenza tra l’offesa realizzata e quella voluta, di modo che quella voluta è contenuta ed assorbita da quella realizzata.
Un terzo orientamento, invece, afferma che non necessariamente deve esservi omogeneità, intesa come progressione o continenza, tra l’evento voluto e quello realizzato. La maggior gravità si valuta sul piano sanzionatorio.
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Criterio di imputazione dell’evento più grave non voluto
Sul criterio di imputazione dell’evento più grave sono state formulate due tesi. La prima sostiene l’unitarietà del dolo. Nel caso del reato preterintenzionale, vi è un dolo unitario rispetto alle lesioni/percosse e l’omicidio, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il dolo delle lesioni e delle percosse non può non includere la prevedibilità in concreto dell’evento morte;
- si valorizza pure l’omogeneità sotto il profilo dell’offesa che caratterizza la preterintenzione, dunque, il rischio dell’evento morte è insito nel danno o pericolo che deriva dalle lesioni alla persona fisica.
Tale tesi è, in sostanza, smentita dalla comune esperienza giacché nella normalità dei casi non necessariamente il soggetto che agisce con il dolo delle lesioni o percosse ha il dolo dell’omicidio, che, oltre all’elemento della rappresentazione, ha anche quello della volontà.
Un secondo orientamento sostiene che anche per l’art. 584 c.p. sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce del principio di colpevolezza: si individua, quindi, il coefficiente minimo nella prevedibilità in concreto o colpa in concreto.
In particolare, una recente giurisprudenza ha sostenuto la tesi della colpa in concreto, evidenziando che essa assuma caratteri peculiari, giacché la regola cautelare sarebbe da individuare nel dovere di astensione violato.
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Atti diretti a ledere o a commettere i delitti di lesione e percosse
Occorre poi chiarire il significato della formula “atti diretti a ledere o a commettere i delitti di lesioni o percosse“. È apparso dubbio, infatti, se:
- sia necessario porre in essere atti diretti a realizzare tali reati;
- oppure, se sia possibile che siano posti in essere atti diretti a realizzare un reato che ha per elementi costitutivi le lesioni o le percosse, come per esempio la rapina.
La giurisprudenza ha accolto la seconda tesi.
Altra questione riguarda invece la forma omissiva di tali condotte, soprattutto in considerazione della circostanza per cui l’art. 593-ter non fa riferimento ad atti diretti a ledere, ma ad azioni.
Il riferimento ad azioni indurrebbe a ritenere che la condotta sia necessariamente attiva. D’altra parte, l’art. 43 c.p. prende in considerazione l’omissione come possibile causa dell’evento. Se ne desume che:
- le lesioni possono essere poste in essere anche mediante omissione;
- il reato di percosse, al contrario, è ammesso solo nella forma attiva.
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Tentativo del diverso reato
Altra questione sorta rispetto all’omicidio preterintenzionale è se occorra che la condotta base integri gli estremi del tentativo di percosse o di lesioni.
Un primo orientamento ritiene che per integrare la condotta base dell’omicidio preterintenzionale non sia necessaria la realizzazione del tentativo di percosse o di lesioni. Sarebbe, invece, sufficiente un generico comportamento minaccioso.
A sostegno si sottolinea la diversa formulazione letterale del 584 e 56, che richiede non lo la direzione univoca, ma anche l’idoneità della condotta ad arrecare un danno. Altro orientamento, invece, sostiene l’esigenza che sia per lo meno integrato il tentativo.
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Omicidio preterintenzionale: il caso di Piazza San Carlo
Un caso peculiare di omicidio preterintenzionale è quello della finale di Champions League trasmessa a Torino, in Piazza San Carlo.
La giurisprudenza ha esaminato la fattispecie nella quale erano presenti i seguenti elementi:
- soggetto che intende porre in essere una rapina in danno di altro soggetto, in piazza, durante la proiezione della finale di Champions League;
- la rapina causa una concitazione generale;
- altro soggetto, diverso dalla vittima della rapina, muore calpestato dalla folla in tumulto.
Alla Cassazione sono stati posti due interrogativi:
- se un reato complesso, in cui la violenza è una componente, possa comportare un omicidio preterintenzionale;
- se è configurabile un omicidio preterintenzionale aberrante.
Rispetto al primo quesito, la Cassazione ha sostenuto la tesi positiva, ovvero che da un reato complesso, come la rapina, può derivare anche un omicidio preterintenzionale.
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Con riferimento al secondo interrogativo, la giurisprudenza ha invece sostenuto che: tra la condotta voluta, la rapina che contempla tra gli elementi costitutivi la violenza, in questo caso intesa come percosse, e quella realizzata, l’omicidio, vi è omogeneità tra l’offesa voluta e quella realizzata.
Dunque, non è integrato l’art. 82, ossia l’ipotesi di aberratio ictus per cui un soggetto risponde a titolo di dolo quando per errore nei mezzi di esecuzione offende una persona diversa da quella designata, e neanche l’art. 83, ovvero il caso di aberratio delicti, l’ipotesi in cui un soggetto risponde a titolo di colpa quando per errore nei mezzi di esecuzione realizza un reato diverso da quello voluto.
l’art. 82, in questo caso, è applicato congiuntamente all’art. 584 c.p.: la compatibilità si reputa ammessa in quanto il fatto commesso è, nel suo nucleo doloso (cioè gli atti diretti a ledere e percuotere), identico a quello voluto.
La condotta si snoda in due fasi:
- 1) nella prima fase, si imputa ex art. 82 c.p. il reato di lesioni o percosse che si è prodotto in danno di Caio, anziché di Tizio;
- 2) in una seconda fase, si imputa poi ex art. 584 c.p. la morte di Caio che è derivata come conseguenza non voluta del reato di lesioni o percosse.
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Omicidio preterintenzionale
L’omicidio preterintenzionale è un omicidio che consegue ad una diversa condotta voluta, consistente in atti diretti a ledere o percuotere la persona offesa.
L’omicidio preterintenzionale è un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ove la condotta è imputata all’autore degli atti diretti a ledere e percuotere, senza che sia accertato l’elemento del dolo o della colpa.
L’omicidio preterintenzionale è soggetto ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, cioè si deve verificare se il soggetto agisce con un elemento soggettivi minimo, che è la colpa.
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