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Premessa                                             

Buone notizie per i contribuenti interessati alla seconda edizione della rottamazione!

Sì, perché sono di pochi giorni fa i primi chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate sul corretto funzionamento della seconda edizione della definizione agevolata dei ruoli. Ricordiamo, infatti, che con D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (collegato alla Legge di Bilancio 2018), convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, è stata riaperta la via della definizione agevolata dei carichi fiscali, registrando un significativo consenso in tutto il “parterre” di contribuenti, dopo la prima edizione voluta dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 convertito dalla L. 1° dicembre 2016 n. 225.

Entriamo nel merito.

 

Pignoramento presso terzi

Incontrando la stampa specializzata lo scorso 1° febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ai quesiti posti dagli operatori del settore.

Sul piatto sicuramente uno dei temi più interessati è stato quello del rapporto intercorrente tra le procedure di pignoramento presso terzi e l’adesione alla nuova definizione agevolata. Ebbene, ove a seguito della presentazione della domanda di rottamazione bis (termine ultimo fissato al 15 maggio prossimo), il terzo pignorato abbia già corrisposto all’Erario l’intero debito gravante in capo al debitore originario, il primo vanterebbe il diritto alla restituzione dell’eccedenza corrisposta, rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare in virtù della rottamazione.

In altri termini, ciò che l’Agenzia delle Entrate va a puntualizzare è che, parimenti a quanto già posto per la rottamazione, prima edizione, vale il richiamo all’articolo 6, comma 5 del D.L. n. 193/2016 operato dal comma 10, lettera b) dell’articolo 1 del D.L. n. 148/2017, secondo cui in caso di pignoramento presso terzi in essere, la domanda di definizione agevolata non blocca l’azione esecutiva che prosegue per l’intero importo del debito originario.

A tale regola, secondo l’id quod plerumque accidit, segue un’eccezione. Infatti, la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata non determina la sospensione della procedura esecutiva quando il pignoramento presso terzi è “in stato avanzato”, in quanto il terzo riceve l’ordine di pagare le somme all’Agente della riscossione.

In tale eventualità le somme versate dal terzo pignorato successivamente all’adesione alla rottamazione vengono prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, derivandone la restituzione per la parte eccedente del debito versato. Restituzione non dovuta da parte dell’Erario ove il contribuente sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, ricompresi tra i crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento.

Una volta presentato il modello DA 2000-17 di adesione alla definizione agevolata (entro il prossimo 15 maggio 2018) non possono:
essere avviate nuove procedure esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto;
– proseguire le procedure di recupero forzoso iniziate in precedenza, a condizione che non vi sia stato l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o che, altresì, non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

La domanda si può revocare e l’omessa indicazione delle rate può essere sanata

Come ulteriormente chiarito dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 1° febbraio 2018, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, il modello DA 2000-17 per aderire alla definizione agevolata può essere revocato fino e non oltre la data del 15 maggio 2018 (termine ultimo di presentazione). Occorre, quindi, adottare un comportamento prudenziale in considerazione del conto alla rovescia che ormai deve imporsi, data la ravvicinata scadenza perentoria di cui sopra.

A ciò si aggiunge che va posta una scrupolosa attenzione anche nella compilazione del Modello di adesione alla nuova definizione agevolata, onde evitare errori materiali dovuti a distrazione o a disinformazione non scusata.

Vale a dire che, l’omessa indicazione nel predetto modello del numero delle rate in cui si intende dilazionare il pagamento del dovuto mediante rottamazione (mancata obliterazione della casella corrispondente alla pagina 2 del Modello in commento) equivale all’opzione più sfavorevole per il debitore interessato: versamento del dovuto in unica soluzione. In altre parole, per non veder sfumata la possibilità concessa al contribuente di frazionare l’importo dovuto all’Erario, l’omissione deve essere sanata entro e non oltre il prossimo 15 maggio, essendo preclusa la possibilità di indicare il numero di rate a seguito dell’accettazione della domanda di adesione da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Questo è quanto già chiarito nelle istruzioni alla compilazione della domanda di definizione agevolata, rese pubbliche nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito Ader) e, da ultimo, ribadito dall’Agenzia delle Entrate.

 

Ripresa precedente dilazione di pagamento

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche in merito alle eventualità di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata, precisando che al ricorrere di una di tali ipotesi, i pagamenti relativi a rateizzazione in essere alla data di adesione alla rottamazione potranno essere ripresi. Tale possibilità è subordinata al ricevimento da parte del debitore di apposita comunicazione dell’Ader, contenente l’aggiornamento del medesimo piano di dilazione per la parte di debito residuo.

 

Rateizzazione

Non opera il divieto di rateizzazione ove alla data di presentazione del modello di adesione alla definizione agevolata il contribuente non abbia ancora ricevuto la cartella di pagamento. Ratio: non sussistono i presupposti del principio del ne bis in idem, la cui verifica è necessaria al fine di poter discernere le ipotesi in cui ammettere o meno il contribuente alla rottamazione.

Ciò premesso, posto che la rateizzazione dei carichi è preclusa solo nel caso in cui i medesimi siano già stati inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 148/2017  (16 ottobre 2017), tutti i carichi non ricompresi nella domanda di adesione alla prima edizione della rottamazione dovrebbero essere suscettibili di rateizzazione, in quanto “nuovi”.

 

Contribuenti che possono ripresentare istanza di adesione

Con riferimento ai carichi affidati all’Ader a partire dal 2000 al 2016, la nuova definizione agevolata riapre le porte per la loro estinzione solo ove non siano stati oggetto di precedente procedura definitoria.

A fronte di quanto detto, il legislatore pone un’unica eccezione: possono beneficiare della nuova definizione agevolata – pur avendo già presentato domanda di adesione alla prima edizione – coloro che avevano piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e che si sono visti rifiutare la prima domanda di adesione a causa del mancato tempestivo versamento dell’intero importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016.

 

Liti pendenti e rottamazione

La definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 11 del D.L. n. 50/2017 si pone come definizione agevolata autonoma rispetto alla rottamazione. Pertanto, ove le due definizioni si intersechino (presentazione di istanza di definizione delle liti pendenti con riguardo a controversie aventi ad oggetto pretese in parte incluse nella domanda di rottamazione), il debitore – per avvalersi dei benefici della definizione dei carichi – deve versare integralmente in unica soluzione o a rate gli importi dovuti a tale scopo. Al contrario, l’Agenzia precisa che per poter beneficiare della definizione delle liti è sufficiente presentare la relativa domanda e versare l’importo netto di quanto dovuto a titolo di definizione della lite ovvero la prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

Accertamento e rottamazione

Va, altresì, richiamata la risposta offerta dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle ipotesi in cui il contribuente decida di rottamare solo una quota parte dell’importo complessivo in contenzioso.

Sul punto, l’Agenzia precisa che occorrerebbe tenere conto dell’esito della procedura giudiziaria, ovvero:

  1. in caso di sentenza favorevole al contribuente, questi non sarà soggetto ad alcun tributo ulteriore ma, allo stesso tempo, non potrà ottenere dall’Agente della riscossione la restituzione delle somme fino a tale data versate in sede di definizione (per il principio dell’unicità della pretesa erariale);
  2. in caso di sentenza favorevole all’ente impositore, l’Ader provvederebbe a recuperare in capo al contribuente solo la residua quota parte del tributo non definita e della relativa sanzione.

 

Fermo amministrativo

Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma che in caso di fermo di veicolo iscritto ante presentazione della domanda di definizione agevolata, con il pagamento dell’unica o anche solo della prima rata, l’Ader procede a sospendere il fermo amministrativo, cancellandolo, poi, al momento dell’integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, salvo il caso in cui non siano stati definiti tutti i carichi per i quali il fermo è stato iscritto.

 

Riferimenti normativi:

 

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