Nota a Trib. Catania, Sez. VI, 29 dicembre 2020.
di Paolo Coppolino.
Con l’ordinanza in oggetto, il G.E. affronta il motivo di opposizione, ex art. 1955 cc, in combinato disposto all’art.1957 c.c., anche in considerazione della nullità della relativa clausola contenuta nel contratto di mutuo fondiario in esame, ai sensi dell’art.33 d.lgs. n. 206/2005.
Più nello specifico, il G.E. ritiene la questione suindicata e posta a sostegno dell’opposizione fondata e giustificatrice del provvedimento di sospensione del pignoramento (presso terzi). Inoltre, con riferimento all’art. 1957 c.c., rileva come, dagli atti posti alla sua attenzione di giudicante, la Banca (rectius, la società di cartolarizzazione cessionaria del rapporto, ex art. 58 TUB) abbia agito contro la debitrice principale mutuataria nel 2012 per l’inadempimento di quest’ultima alla sua obbligazione di rimborso del mutuo predetto verificatosi nell’anno 2018.
Il G.E., giudicando sull’azione in excusitivis posta dalla Società di cartolarizzazione cessionaria del rapporto, ex art. 58 TUB, con atto di precetto notificato alla fideiubente nell’Agosto 2020, ha rilevato la decadenza dell’azione del titolare del credito cartolarizzato nei confronti del fideiussore, anche indipendentemente dalla posizione contrattuale di quest’ultima, rilevante e qualificata, di cliente “consumatore” (anch’essa comunque rilevata positivamente dal G.E. di Catania nella propria ordinanza).
Occorre osservare come il G.E. abbia considerato, nella propria ordinanza sia il fumus boni iuris che il periculum in mora (elementi necessari per il provvedimento adottato di sospensione dell’esecuzione) in capo all’opponente fideiussore (in opposizione all’azione in excusitivis incoata dalla Società di cartolarizzazione cessionaria del rapporto, ex art. 58 TUB), in ossequio al principio enunciato dagli Ermellini. Difatti, la Corte di Cassazione ha, a più riprese, chiarito che «la norma di cui all’art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria (come già, in precedenza, l’art. 54 r.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) prevedendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario della azienda bancaria e non la semplice aggiunta della responsabilità di questo ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica di cui all’art. 2560, comma 2 c.c., sulla quale, dunque, prevale in virtù del principio di specialità.».
In tal senso è stato ritenuto che «A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.»[1].
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 575/2001; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8373/2009.
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