Con ricorso straordinario per cassazione possono impugnarsi unicamente i provvedimenti giudiziari con caratteri di decisorietà e definitività: deve quindi trattarsi di provvedimenti che decidono, o comunque incidono, su diritti soggettivi con efficacia di giudicato – anche se emessi in forma di decreto o di ordinanza – e al contempo non altrimenti impugnabili, modificabili o revocabili.
Per questa ragione è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento, emesso in sede di reclamo, avverso il decreto con cui il Tribunale, ha autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore, su richiesta di un genitore e senza il consenso dell’altro.
Si tratta infatti di un provvedimento che ha natura di volontaria giurisdizione, non essendo volto a dirimere un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori con autorità di giudicato ma piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del minore.
Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza 18 settembre 2023, n. 26702 (testo in calce), pronunciata dalla I sezione della Corte di Cassazione.
Il processo civile dopo la riforma Cartabia, di Didone Antonio, De Santis Francesco, Ed. CEDAM. D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Consulta la scheda del volume |
1. Il caso
Un donna otteneva dal Tribunale l’autorizzazione a vaccinare il figlio minore contro il Covid-19, malgrado il parere contrario del padre.
Quest’ultimo proponeva reclamo, che però veniva respinto dalla Corte d’Appello.
I giudici osservavano infatti che, dal momento che il figlio non era ancora in grado di decidere autonomamente e in piena consapevolezza, sulla base delle evidenze scientifiche e del parere favorevole della pediatra di famiglia, la vaccinazione appariva il mezzo più idoneo per tutelare la salute del ragazzo in un quadro di ancora conclamata emergenza sanitaria.
Il padre proponeva dunque ricorso straordinario per Cassazione, che tuttavia veniva dichiarato inammissibile difettando, il decreto di rigetto, del carattere di decisorietà.
2. Le condizioni del ricorso straordinario per Cassazione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul punto (Cass., SS. UU., n. 22423 del 2023 e la più nota Cass. SS. UU. n. 2953 del 1953), la Corte ribadisce che un provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
Ne consegue che, per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà, nei termini sopra esposti, ma anche della definitività, cioè non dev’essere altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile.
Le due condizioni devono necessariamente coesistere, in quanto è irrilevante che il provvedimento sia decisorio se è comunque sempre modificabile e revocabile, sia per una nuova e diversa valutazione delle circostanze che per il sopravvenirne di nuove o per motivi di legittimità.
3. Decisorietà e garanzia costituzionale
La Corte ricorda inoltre che il concetto di decisorietà – tradizionalmente imperniato sull’attitudine al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta – ha conosciuto un’ulteriore evoluzione in chiave di compatibilità costituzionale.
Ai fini della garanzia di cui all’art. 111 Cost., il concetto è stato infatti affinato in senso relativo, così da renderlo coerente con il modello processuale di volta in volta scelto dal legislatore per la tutela dei diritti (in tal senso si veda Cass., SS. UU., n. 22048 del 2023).
Come è stato osservato, tale garanzia mira a contrastare applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato – cioè tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa – tramite i quali il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti (così Cass., Sez. 1, n. 824 del 1971).
4. Conclusioni
Alla stregua dei suesposti principi la Corte ha quindi rigettato il ricorso, aderendo al consolidato indirizzo secondo cui il provvedimento emesso in sede di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale, su richiesta di un genitore, ha autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso dell’altro, ha natura di volontaria giurisdizione: non è infatti volto a dirimere un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori con autorità di giudicato ma piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del minore.
Costituisce quindi espressione di una forma gestoria dell’interesse di quest’ultimo, con conseguente esclusione dell’impugnabilità, anche ai sensi dell’art. 111 Cost.
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