Con la votazione dei primi emendamenti al Decreto Salva Casa in Commissione Ambiente, alla Camera dei Deputati, inizia a prendere forma con alcune importanti semplificazioni, salvo ulteriori modifiche nel prosieguo dei lavori, il testo definitivo del provvedimento di prossima conversione, che tanto ha fatto, e farà discutere, nelle settimane a venire, gli operatori del settore.
Semplificazioni Decreto Salva Casa: le aree di intervento
Le principali novità che hanno ottenuto il via libera all’esito della discussione dell’11 luglio ultimo scorso, riguardano:
- la nuova definizione di stato legittimo dell’immobile, soprattutto in riferimento agli edifici in condominio;
- l’ambito dell’edilizia libera, con importanti specifiche per le vetrate panoramiche amovibili a chiusura di portici e l’inserimento delle pergole bioclimatiche;
- la nuova tempistica concessa agli autori degli abusi per demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.
Stato legittimo dell’immobile e degli edifici in condominio
In riferimento a quello che sembra essere il più importante tra gli emendamenti approvati, ossia quello riferito allo stato legittimo degli immobili, di cui all’articolo 9 bis del d.P.R. 380/01, nella versione modificata proprio dal decreto legge 69/2024, viene introdotta una semplificazione, dalle interessanti applicazioni pratiche ovviamente tutte da verificare, che, sostanzialmente sancisce l’indipendenza, in presenza di abusi, dell’attestazione dello stato legittimo della singola unità immobiliare dall’attestazione di quello dell’intero edificio.
L’emendamento all’articolo 9 bis del d.P.R. 380/01 approvato in Commissione Ambiente, così recita:
“Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”.
Lo stato legittimo dopo le semplificazioni del Decreto Salva Casa
Ciò significa, concretamente, che per attestare lo stato legittimo della singola unità immobiliare, non si dovrà tener conto di eventuali abusi sussistenti sulle parti comuni e, analogamente, per attestare lo stato legittimo dell’intero edificio, gli abusi eventualmente esistenti su proprietà private non avranno rilevanza alcuna.
Inoltre, sempre ai fini dell’attestazione di cui all’articolo in commento, non sarà più necessario ricercare titoli risalenti troppo indietro nel tempo, ma sarà sufficiente fare riferimento a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
VEPA e pergole bioclimatiche: la nuova edilizia libera
In relazione al testo dell’articolo 6 del d.P.R. 380/01, come modificato dal decreto legge 69/24, due sono le novità che si lasciano apprezzare:
- in primo luogo, si sancisce che, oltre “alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili” già introdotte in edilizia libera col Decreto Salva Casa, siano espressamente realizzabili, nel rispetto di tutte le condizioni ed i presupposti già vigenti, in assenza di autorizzazioni, permessi e/o concessioni di sorta, le pergole bioclimatiche, sostanzialmente assimilate alle tende a pergola con telo retrattile;
- quanto alle vetrate panoramiche amovibili, potranno continuare ad essere installate in regime di edilizia libera a chiusura dei porticati, secondo l’originaria previsione del decreto legge 69/2024, unicamente se questi ultimi non siano gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o non siano collocati nei fronti esterni dell’edificio, prospicienti aree pubbliche.
La nuova tempistica di demolizione degli abusi
Infine, tra gli emendamenti approvati maggiormente rilevanti, quello che porta da 90 a 240 giorni, dalla notifica dell’ingiunzione relativa, il termine entro il quale l’autore dell’abuso (ossia di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), dovrà procedere alla demolizione dell’opera non assentita ed alla riduzione in pristino.
Solo una volta decorso inutilmente questo più ampio termine, il Comune potrà procedere, in caso di inerzia, all’acquisizione del bene e dell’are di sedime.
Parimenti, si segnala che la concessione della deroga temporale, da parte della pubblica amministrazione, con atto debitamente motivato, è subordinata alla sussistenza di:
- serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile, all’epoca di adozione dell’ordinanza;
- di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico dei medesimi soggetti.
Evidente che, allo stato, è troppo presto per formulare giudizi definitivi e che, in ogni caso, occorrerà attendere lo sviluppo dei lavori parlamentari; l’unico dato certo, ad oggi, è che il cammino (presumibilmente) pieno di insidie e di difficoltà verso la conversione in legge del decreto 69/2024, è ufficialmente iniziato.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui