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Con la sentenza n. 15193 del 12/06/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito da quando inizia a decorrere il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui la comunicazione della cancelleria tramite PEC non contenga il testo integrale dell’atto da opporre.

Il caso: P.A. proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti promosso nei confronti di AGEA, presso il terzo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.

Il Tribunale di Roma dichiarava l’opposizione inammissibile, in quanto tardivamente proposta: il giudice riteneva che la sola comunicazione del dispositivo fosse sufficiente a portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza e il contenuto del provvedimento del giudice e quindi dovesse ritenersi idonea a far decorrere il termine decadenziale di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.

P.A. ricorre in Cassazione, ex art. 111 Cost, ponendo la questione se ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.:

a) sia sufficiente:una comunicazione di cancelleria (effettuata, nel caso di specie, a mezzo posta elettronica certificata) non contenente il testo integrale dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo;

b) oppure se sia invece necessaria la comunicazione o notificazione integrale del testo dell’ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione.

Per il ricorrente, infatti la comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza in forma abbreviata, in luogo di quella integrale, avrebbe privato il destinatario della possibilità di conoscerne le motivazioni delle decisione e di espletare con cognizione di causa il suo diritto di difesa.

La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, osserva quanto segue:

  1.  l’art. 617 c.p.c., comma 2, stabilisce che le opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale del processo si propongono nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dei singoli atti.:

  2. la disposizione, dunque, non afferma il principio della necessità di una piena conoscenza dell’atto da impugnare; al contrario, decorrendo il termine di decadenza dal giorno in cui l’atto esecutivo da opporre è stato compiuto, quest’ultimo rileva nella sua oggettiva esistenza, a prescindere dall’attività successiva di comunicazione o notificazione al soggetto del processo esecutivo eventualmente interessato a contestarne la regolarità formale;

  3.  la comunicazione, da parte della cancelleria, del solo dispositivo dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione è sufficiente a determinare in capo al destinatario quella situazione di conoscenza sommaria o in via di mero fatto, in presenza della quale quest’ultimo è tenuto ad attivarsi per apprendere il contenuto integrale dell’atto e le sue motivazioni, così da poter valutare, con cognizione di causa, le iniziative da assumere;

  4. del resto, la particolarità del processo esecutivo, la sua incapacità di incidere sul merito dei diritti soggettivi, l’esigenza di contenimento entro i termini della ragionevole durata e un principio immanente di “autoresponsabilità” dell’esecutato, il quale si trova in una posizione di sottordinazione processuale, giustificano la conclusione che, acquisita la conoscenza sommaria dell’esistenza di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, anche mediante la comunicazione del solo dispositivo, sia onere del soggetto interessato attivarsi per prendere visione dell’intero provvedimento ai fini dell’eventuale proposizione di una opposizione agli atti esecutivi.

    La Cassazione quindi afferma il seguente principio di diritto: “In base al principio di generale sanatoria della nullità degli atti processuali che abbiano comunque raggiunto il loro scopo, la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento del giudice dell’esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza al disposto del capoverso dell’art. 45 disp. att. c.p.c.(come nel caso in cui essa abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purchè abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza un provvedimento potenzialmente pregiudizievole. Pertanto, è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”.

Esito: rigetto del ricorso.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 15193 del 12/06/2018

 

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