Il deposito in atti dell’elenco dei crediti ceduti omissato (c.d. annex) è sufficiente per provare la legittimazione attiva del cessionario? Su chi grava l’onere di provare la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo?
L’ordinanza in commento fornisce risposta ad entrambi i quesiti.
In sede di prima udienza, il Giudice rileva che la cessionaria del credito può fornire prova della relativa cessione depositando copia dell’atto di cessione e dell’elenco dei crediti ceduti (c.d. annex) documento, quest’ultimo, in cui, nella prassi ormai consolidata delle cessioni in blocco, si elencano in maniera analitica i crediti ceduti.
Il documento, dunque, forma prova scritta della cessione ed è sufficiente per superare le contestazioni del debitore ceduto, risultando idoneo a provare che il credito dedotto in causa rientra nel perimetro dei rapporti ceduti.
Seguendo questa linea il Giudice ha respinto le contestazioni di parte opponente in punto di legittimazione attiva del cessionario.
Con riferimento al secondo quesito, invece, il Tribunale chiarisce in maniera limpida che la prova della tempestività dell’opposizione grava sull’opponente, il quale ha interesse a rispettare i termini fissati dal codice di rito per scongiurare l’inammissibilità dell’opposizione.
Dunque, per assolvere il proprio onere processuale, l’opponente deve fornire piena prova della notificazione del decreto ingiuntivo e dell’opposizione posto che, in difetto, non può essere accertata la natura tempestiva dell’opposizione.
In forza di tali principi, il Tribunale ritiene il decreto ingiuntivo meritevole di provvisoria esecuzione risultando l’opposizione sfornita di prova scritta e di non pronta soluzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
Trib. Napoli, Ord., 27 aprile 2021Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
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