A cura della Redazione.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 754/2020.
Il caso: Tizio e Caia convengono in giudizio Sempronia e Mevio, rispettivamente figlia e genero, per sentirli condannare in solido, in via principale, alla restituzione della complessiva somma di Euro 250.000,00 che avevano loro corrisposto a titolo di prestito ovvero, in via gradata, al pagamento di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale dagli stessi attori subìta a fronte dell’arricchimento senza giusta causa conseguito dai convenuti: a fondamento della domanda gli attori espongono di avere concesso ai coniugi Sempronia e Mevio la somma di Euro 250.000,00 quale finanziamento per consentire loro di acquistare un’unità immobiliare ed evitare loro di sottoscrivere un mutuo.
Si costituisce Mevio, separatosi nel frattempo da Sempronia, il quale, nel dedurre l’assoluta infondatezza della pretesa avversaria, posto che la dazione della somma di Euro 250.000,00, avvenuta in un contesto familiare, doveva essere correttamente qualificata non già quale prestito con conseguente obbligo di restituzione bensì quale atto di liberalità, chiede il rigetto della domanda attorea.
Il tribunale, nel rigettare la domanda, ribadisce alcune considerazioni in tema di donazioni indirette:
a) sotto il profilo probatorio, le risultanze processuali non hanno rivelato alcuno dei termini dell’asserita quanto indimostrata convenzione verbale che sarebbe intervenuta tra mutuanti e mutuatari, non essendo stati allegati, dedotti e soprattutto provati i termini di tale accordo: gli attori non hanno chiarito quando ed in quale contesto sarebbe maturata la volontà di concedere a titolo di prestito la somma alla figlia e al genero; quale sarebbero state le condizioni pattuite per la restituzione, i relativi tempi e le conseguenti modalità;
b) nella vicenda oggetto di causa in realtà si individuano gli elementi di una c.d. donazione indiretta, ossia di un atto di liberalità non donativo in cui il donante raggiunge lo scopo di arricchire un’altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione;
c) nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicchè l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse;
d) in buona sostanza, la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario;
e) del resto, la casistica giurisprudenziale registra una delle ipotesi più diffuse di donazione indiretta propria nell’ambito del settore del diritto di famiglia e cioè di quella in cui il genitore corrisponde direttamente al venditore il prezzo per un immobile che viene acquistato e intestato al figlio o mette a disposizione del figlio la provvista di denaro per l’acquisto dell’immobile
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