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È vessatoria, e dunque nulla ai sensi della disciplina del Codice del consumo, la clausola contenuta nel contratto di fideiussione omnibus che preveda l’esclusione del termine di cui all’art. 1957 cod. civ., attesa la sua attitudine a generare sicuri squilibri fra le posizioni dei contraenti.

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La pronuncia in commento si contraddistingue sotto due rilevanti profili d’interesse.

A) In primo luogo, essa si pone all’esito dell’opposizione tardiva promossa sulla scorta del dettame delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 6 aprile 2023, n. 9479) con la quale sono state recepite le quattro pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, depositate il 17 maggio 2022, in materia di effettività della tutela del consumatore, in base alle quali il giudicato non si forma sull’assenza di carattere abusivo di una clausola se, in un procedimento sommario, non vi sia almeno una sintetica motivazione sul punto e manchi l’indicazione rivolta al consumatore della definitività di tale conclusione in caso di mancata Adesso, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo emesso in materia consumeristica in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, il giudice dell’esecuzione, sino al momento dell’aggiudicazione del bene, ha il dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo ed avvisare, in tale ipotesi, il debitore consumatore che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Diversamente, nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo presenti la motivazione e gli avvertimento anzidetti, la tutela del consumatore è da reputarsi rispettosa del canone dell’effettività, e la maturazione del termine di cui all’art. 641 c.p.c., senza che sia stata proposta opposizione, precluderà successive contestazioni sulla questione di abusività delle clausole contrattuali.

Nella fattispecie, senza voler entrare nel merito della tematica, ci si limita a segnalare che il Tribunale, in persona del Giudice dell’esecuzione, ha pienamente fatto proprio l’intervento nomofilattico della S.C., dapprima avvertendo il consumatore della facoltà di presentare opposizione tardiva, stante l’assenza di motivazione nel decreto ingiuntivo messo in esecuzione circa la possibile natura vessatoria delle clausole del contratto su cui si fondava la presenza creditoria e, in un secondo momento, a seguito di contraddittorio tra le parti, assegnando agli esecutati il termine perentorio di quaranta giorni entro il quale presentare l’opposizione davanti all’autorità competente.

 

B) Il secondo profilo d’interesse sul quale si concentrerà questa breve annotazione riguarda, invece, il carattere di vessatorietà della clausola censurata contenuta nel

contratto di fideiussione, concernente la deroga del termine di cui all’art. 1957 c.c. e l’interpretazione della norma in ordine agli atti idonei ad interrompere la decadenza.

Giova premettere che, stante la natura “cautelare” del provvedimento in annotazione (ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto opposto), le considerazioni svolte sulla vessatorietà della clausola in questione risentono – inevitabilmente – di una valutazione “allo stato degli atti”, priva di qualsiasi ulteriore approfondimento in sede istruttoria, e comunque nei limiti di quanto necessario per apprezzare la sussistenza del fumus boni iuris in ordine alla pretesa degli opponenti.

Ciò nonostante, pur risentendo dei limiti succitati, il provvedimento si presenta comunque puntualmente motivato sui temi oggetto di maggior interesse, ed inoltre, è verosimile che l’attività istruttoria non influenzerà macroscopicamente gli esiti della valutazione svolta dal Tribunale in punto di diritto, relativamente alla natura abusiva della clausola de qua.

Ciò premesso, ed entrando nel merito della questione, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, proposta dagli opponenti, ritenendo “ragionevolmente sostenibile” il carattere abusivo della clausola di cui all’art. 5, ultimo comma, della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, attesa la sua attitudine a generare sicuri squilibri fra le posizioni dei contraenti.

A tal proposito, giova qui ricordare che la clausola in questione escludeva l’applicabilità dell’art. 1957 del codice civile, in base al quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Ebbene, il giudice ha ritenuto che tale clausola di esclusione, nel caso di specie contenuta in un modulo contrattuale standard predisposto unilateralmente dall’istituto di credito, comporti nella sostanza che i garanti rimangano obbligati, senza alcuna limitazione, fino a completa estinzione del debito, in luogo dei “canonici” sei mesi dalla avvenuta scadenza dell’obbligazione principale.

Difatti, per effetto dell’esclusione del termine di cui all’art. 1957 c.c., viene notevolmente prolungato il tempo in cui il creditore può agire non solo verso il titolare dell’obbligazione principale, ma anche nei confronti dei fideiussori, con aggravio della relativa esposizione rispetto alla disciplina prevista ex lege.

Peraltro, detta deroga comporta un maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, il che aggrava ulteriormente la posizione del fideiussore rispetto al creditore principale, ingenerando – a maggior ragione – un ulteriore squilibrio tra le parti.

Con la pronuncia in commento, dunque, il Tribunale di Cagliari parrebbe uniformarsi all’indirizzo che va consolidandosi nella recente giurisprudenza di merito (cfr. la recentissima sent. Trib. Firenze, Sez. III, 4 ottobre 2023, n. 2807; nella stessa direzione, Trib. Padova, sez II, sent. 3 ottobre 2019, giudice dott. Luca Marani; Trib. Milano, sez. VI, sent. 12 luglio 2019, n. 6991; Trib. Treviso, 7 giugno 2018, n. 1185) secondo il quale la clausola di deroga alla disciplina codicistica di cui all’art. 1957 c.c. riveste i caratteri di vessatorietà prescritti dall’art. 33, comma 1, del Codice del consumo, che definisce vessatorie (e dunque nulle) le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Per altro verso, secondo l’interpretazione offerta dalla prevalente giurisprudenza, le iniziative di recupero del credito dal debitore principale valevoli per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ. sono solo quelle giudiziali, non rilevando invece quelle stragiudiziali.

In conclusione, pare opportuno segnalare, sebbene non siano oggetto di approfondimento, le motivazioni – anch’esse di indubbio interesse per gli operatori del settore – in base alle quali il Tribunale ha ritenuto ragionevole desumere la qualità di consumatori degli opponenti, ritenendo per l’effetto applicabile la disciplina consumeristica della nullità di protezione, dagli stessi invocata.

Più precisamente, secondo il Tribunale di Cagliari, deve “ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (così, fra le altre, Cass. civ. n. 5868/2023).

Quanto sopra esposto – congiuntamente al periculum in mora non oggetto delle presente rassegna – ha dunque condotto il Tribunale a sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.

 

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