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Sospensi i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre, c’è tempo fino al 30 novembre per pagare in unica soluzione.

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di Andrea Amantea – 21 Settembre 2020


Il  decreto Agosto ha differito  al 15 ottobre la ripresa dell’attività di riscossione, precedentemente fissata post 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio. Difatti, non devono essere effettuati i versamenti relativi a cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, aventi scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 novembre. Inoltre,  fino al 15 ottobre,  non possono essere notificate cartelle e altri atti della riscossione. Anche le rate di piani di dilazione in essere sono interessate dalla sospensione dei pagamenti.

Sospensione prevista dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia,  prorogata dal D.L 34/2020(decreto Rilancio) e successivamente allungata dal decreto Agosto.

Fino alla stessa data sono sospesi gli effetti derivanti da pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro/ pensione. Pertanto, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità.  Nella pratica, il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.

Proprio in relazione all’intervento di proroga disposto dal decreto Agosto, l’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ha rilasciato una serie di F.a.q.

Ecco in chiaro i principali chiarimenti forniti.

Decreto Agosto: sospensione cartelle esattoriali

L’articolo 99 del DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, affidati all’Agente della riscossione.

In precedenza, tale termine:

  • era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia” e
  • successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.

La ripresa dei pagamenti

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile  richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

Data che coincide con la ripresa dei pagamenti.

I piani di dilazione già in essere 

La sospensione dei versamenti riguarda anche i piani di dilazione già in essere.

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

Su tale punto, proprio per agevolare la ripresa dei pagamenti, Il “Decreto Rilancio” estende:

  • da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive,
  • che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Attenzione, tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Il fermo amministrativo

La sospensione 8 marzo-15 ottobre dunque riguarda anche le procedure cautelari quali ad esempio il fermo amministrativo. Fermo che ad ogni modo non può riguardare l’auto considerata strumentale per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Difatti la sospensione non riguarda solo il fermo amministrativo ma tutte le azioni di recupero, cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)

Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, è possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

Blocco pagamenti P.A

L’impresa o il professionista che è in attesa di pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, nel periodo di sospensione in commento, non sarà oggetto di verifica per eventuali cartelle non pagate per importi superiore a 5.000 euro.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.  Termini che erano stati già prorogati con il DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Difatti, entro il 10 dicembre 2020, i contribuenti:

  • in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019,
  • possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.

Non sono operativi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

 

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