Nell’ordinanza n. 22665 dell’ 11 agosto 2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla modalità di impugnazione del decreto che respinge il reclamo avverso la decisione del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile il piano del consumatore.
Il caso: Tizio propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Parma ha respinto il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di nomina dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. lS I. 27 gennaio 2012, n. 3, condividendo le argomentazioni del primo giudice con riguardo alla qualità dell’istante di imprenditore commerciale individuale, privo dei requisiti di esclusione di fallibilità di cui all’art. 1 I.f., in particolare per avere realizzato, nei tre esercizi antecedenti, ricavi superiori ad € 200.000.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, precisa che:
a) presupposto del ricorso ex art:. 111, comma 7, Cast. è che si tratti di “sentenze”: la norma è stata oggetto di una lettura estensiva, la quale si riassume in ciò, che il ricorso straordinario è dato non già avverso le sole sentenze, intendendo con ciò i provvedimenti ai quali il legislatore attribuisce detta forma, bensì contro tutti i provvedimenti, ivi compresi le ordinanze ed i decreti, simultaneamente caratterizzati dal duplice requisito della decisorietà e della definitività (c.d. sentenze in senso sostanziale);
b) i requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario sono, quindi, la decisorietà e la definitività dei provvedimenti: decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto viga il giudicato, quale situazione ex art. 2909 c.c. in cui l’accertamento giudiziale e l’attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione;
c) invero, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lo n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell’accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.): quindi il reclamo si propone al tribunale e, in base all’art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca;
d) il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.
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