In questo articolo, troverai le ultime sentenze su: domanda di annullamento del precetto; opposizione al precetto; opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione; formazione del titolo esecutivo; vizi denunciabili con l’opposizione al precetto; inammissibilità delle eccezioni volte a paralizzare l’accertamento.
Opposizione a precetto: competenza territoriale
Nel caso di opposizione a precetto fondato su titolo stragiudiziale, le domande afferenti alla validità, efficacia e risoluzione del sotteso contratto, in uno alle correlate pretese di ripetizione d’indebito e risarcitorie, risultano connesse oggettivamente e per accessorietà, sicché sono attratte alla competenza inderogabile e funzionale sussistente sulla domanda di annullamento del precetto ex artt. 27 e 480 c.p.c., senza che possa operare il principio di necessaria contestazione dei fori alternativamente concorrenti riferibili alle suddette cause connesse e accessorie.
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2019, n.13111
Opposizione a precetto e vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo
Il giudice nel procedimento di opposizione a precetto non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo –diretto, cioè, ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo – potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività.
Tribunale Reggio Calabria sez. I, 03/05/2019, n.679
Opposizione agli atti esecutivi
Le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l’opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l’opposizione al precetto successivamente intimato.
Cassazione civile sez. VI, 23/04/2019, n.11191
Opposizione a precetto ed opposizione all’esecuzione
Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., ed un’opposizione all’esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata identici.
Cassazione civile sez. VI, 12/04/2019, n.10415
Eccezioni volte a paralizzare l’accertamento
Nell’opposizione a precetto sono inammissibili le eccezioni volte a paralizzare l’accertamento circa l’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto posto che trattasi di questioni di esclusiva competenza del giudice dinanzi al quale si è formato il titolo (nella specie: il precetto si fonda su di un titolo giudiziale di condanna, previo accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto, al solo rilascio dell’immobile, senza che vi sia stata alcuna pronuncia in ordine al pagamento di canoni non richiesti dalla società di leasing).
Tribunale Brescia sez. IV, 15/11/2018, n.3102
Opposizione a precetto: le scritture contabili sono valide per la prova del credito?
Nel giudizio di opposizione a precetto, le risultanze delle scritture contabili di una società non possono considerarsi valide ai fini della prova dell’esborso dovuto, trattandosi di documenti di provenienza unilaterale dell’imprenditore che al più possono costituire prova scritta idonea all’emissione di un decreto ingiuntivo.
Tribunale Grosseto, 08/11/2018, n.928
Mancato pagamento dell’assegno di mantenimento: opposizione al precetto
Con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 cod. proc. civ.
Tribunale Roma sez. IV, 24/09/2018, n.17893
Avvocato distrattario e pagamento dell’iva a carico del soccombente
L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, emessa in sede di opposizione a precetto, con la quale era stata disattesa la pretesa di non debenza dell’Iva, sebbene l’imposta fosse pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa dell’originaria controversia quale committente della prestazione professionale liquidata).
Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n.22279
Quali sono i vizi denunciabili con l’opposizione al precetto?
Con l’opposizione al precetto ex art. 617 c.p.c. si può denunciare il vizio di omessa notifica del decreto ingiuntivo ma non quelli riguardanti l’inesistenza del contratto di garanzia, il pagamento del credito da parte del debitore, la prescrizione e l’eccezione del beneficium excussionis, che vanno fatti valere con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.
Tribunale Trieste, 18/08/2018, n.524
Opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto
La competenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l’ingiunzione, mentre quella del giudice dell’opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell’esecuzione, competente per materia e per valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell’uno né quella dell’altro.
Il simultaneus processus di opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto è possibile se il giudice che ha emesso l’ingiunzione coincida con quello del luogo dell’esecuzione, competente per materia e per valore.
Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30183
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