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Tribunale di Lecco


Sentenza 21-26 ottobre 2010, n. 1081


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con atto di citazione notificato il 18.9.2008, X. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale, su istanza di Y., avente ad oggetto il pagamento di € 14.400,00 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), a titolo di pagamento di una serie di trasporti. A fondamento dell’interposta opposizione, X. ha lamentato di avere subito ingenti danni a causa della caduta di un macchinario durante uno dei trasporti, di cui era stata incaricata l’opposta, e di avere quindi diritto al risarcimento di una somma maggiore di quella ingiunta; pertanto l’opponente ha opposto in compensazione il proprio credito ed ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento della maggior somma asseritamente dovutale.


L’opposta ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio fatto valere da controparte ed ha comunque respinto ogni accusa di inadempimento, assumendo che la caduta del carico fosse stata determinata da un errore di caricamento, non imputabile alla stessa Y.


L’opposta ha anche contestato la quantificazione dei danni lamentati da controparte. In considerazione del fatto che l’opponente non metteva in discussione l’entità del corrispettivo ma si limitava ad opporre in compensazione un proprio controcredito – sul quale la causa doveva eventualmente essere istruita -, alla X. udienza del 21.1.2009 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Concessi i termini per le memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di procedere ad istruttoria. Fatte precisare le conclusioni all’udienza del 7.6.2010 ed assegnati i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.


L’eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale proposte dall’opponente vanno rigettate, per la ragione, assorbente di ogni altra che non è stata fornita idonea prova dei danni subiti e della loro entità. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente. Essa appare fondata in relazione alla dedotta responsabilità contrattuale: l’art. 2951 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.


Con la comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata nel termine di venti giorni precedenti l’udienza di X. comparizione, l’opposta ha eccepito l’intervenuta prescrizione, in relazione alla citata nonna. L’opponente avrebbe dovuto a sua volta eccepire l’interruzione della prescrizione nella X. difesa e quindi alla X. udienza, o quanto meno avrebbe dovuto allegare negli stessi termini gli elementi probatori o documentali idonei a consentire il rilievo d’ufficio del fatto interruttivo da parte del giudice. Invece le missive interruttive sono state prodotte soltanto in allegato alla memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. (quindi non nella X. udienza e nemmeno in allegato alla X. memoria). Tanto si desume dall’applicazione dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis sentt. Cass. nn. 15661/2005, 2035/2006,9053/2007; 13783/2007). Preclusa l’invocabilità della responsabilità contrattuale, la domanda risarcitoria non può quindi che essere ricondotta alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, rispetto alla quale – tuttavia – l’onere probatorio dell’opponente è molto più gravoso, non potendo avvalersi del regime probatorio ex art. 1218 c.c. e dovendo provare il dolo o la colpa del trasportatore, così come l’entità del danno ed il rapporto di causalità tra quest’ultimo ed il fatto illecito.


Tuttavia è proprio sotto il profilo del subito pregiudizio che la difesa dell’opponente è carente. Essa infatti si è limitata a chiedere l’ammissione di prove testimoniali sulle premesse in fatto dell’atto di citazione (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, depositata il 21.3.2009), le quali tuttavia non appaiono, in gran parte, idonee a soddisfare il requisito della capitolazione della prova testimoniale in articoli separati e specifici e che – in relazione alla prova del quantum del danno – sono del tutto inidonee a superare la contestazione di controparte. Quest’ultima ha infatti sollevato sul punto le seguenti eccezioni di merito: la mancanza di prova del pagamento da parte dell’opponente della fattura di € 9.744,00 asseritamente recuperata dalla committente Z. sul compenso stabilito per X.; l’entità di detta fattura e quindi delle spese richieste per il recupero del mezzo ed il ripristino del macchinario trasportato; la mancanza di prova dell’interruzione dei rapporti commerciali con la cliente Z.. Ebbene, a fronte di queste specifiche contestazioni, l’opponente avrebbe dovuto chiedere l’assunzione di prova testimoniale sulle operazioni effettuate per il recupero del mezzo, sulle attività di riparazione (con indicazione del personale impiegato, delle ore di manodopera), sulla concreta mancanza di ulteriori commesse da parte di Z. a causa del venire meno della fiducia da parte della stessa (elemento, quest’ultimo, revocabile in dubbio, dato che il trasporto era stato comunque portato a termine ed il macchinario caricato era stato riparato). L’opponente avrebbe altresì dovuto provare l’effettivo esborso dell’importo di € 9.744,00, di cui v’è solo la fattura, senza prova del pagamento ovvero dell’effettiva decurtazione dall’importo dovuto da Z. (del tutto inidoneo sotto questo profilo il doc. n. 12 di parte opponente, che appare essere una e-mail, recante in calce i dati di una distinta).


Peraltro, la prova testimoniale avrebbe consentito di chiarire le fumose circostanze allegate da X.: se infatti l’Autofficina W. aveva già emesso fattura a carico di X., come risulta dal documento n. 9 prodotto dalla stessa, dovrebbe presumersi – in mancanza di allegazione contraria – che l’opponente se ne sia fatto carico direttamente e quindi è contraddittoria l’allegazione secondo cui Z. abbia successivamente recuperato le medesime somme da X. (come dovrebbe desumersi dal doc. n. 10). Non v’è prova infine del fatto che Z. abbia interrotto i rapporti con X. a causa dell’incidente asseritamente cagionato da Y.: infatti il punto n. 11 dell’atto di citazione non si presta a provare questa circostanza e fa piuttosto riferimento ad una mera doglianza della committente.


In definitiva, l’eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale vanno rigettate per la ragione, assorbente di ogni altra, che manca la prova del danno lamentato e quindi dell’asserito credito risarcitone) fatto valere dall’opponente. Sotto il profilo della responsabilità di Y. in relazione alla caduta del carico, vi sono tuttavia consistenti elementi che depongono nel senso della colpa dell’opposta, considerato che appare documentata la circostanza di uno scorretto ancoraggio del container (cfr. docc. nn. 6 e 8 dell’opponente) e che effettivamente le operazioni di carico risultano essere state effettuate materialmente da un preposto del vettore (la circostanza, sostenuta dall’opponente per tutto il corso del giudizio, è stata contestata dall’opposta solo in sede di memoria di replica alla conclusionale avversaria, quindi tardivamente). Quest’ultima considerazione, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria dell’opponente, rappresenta giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.


Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto da X. con atto di citazione notificato il 18.9.2008 a Y.; ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita; conferma il decreto ingiuntivo n. xxx/2008 emesso dal Tribunale di Lecco il 13.6.2008;


dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.


Lecco, 21 ottobre 2010.


Il Giudice Federica Trovò

 

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