L’utilizzo di un parcheggio interrato per la clientela non può essere utilizzato a deposito merci senza il permesso di costruire. Lo chiarisce il Tar Lombardia
Un’attività commerciale che dispone di un parcheggio coperto può eventualmente decidere di stoccarvi liberamente le merci, transennandone una parte senza alcuna modifica edilizia? Interessante domanda a cui ha risposto il Tar Lombardia con la sentenza n. 1440-2024.
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È possibile utilizzare alcuni posti auto nel parcheggio clienti come magazzino merci senza autorizzazione del Comune? Il caso
Un esercizio commerciale veniva raggiunto da un’ordinanza di demolizione e ripristino allo stato originario dei luoghi riferito al proprio parcheggio interrato dedicato all’utenza dello store.
Il motivo dell’ordinanza consisteva nel fatto che alcuni posti auto del parcheggio interrato erano stati transennati, senza la realizzazione di opere edilizie, per lo stoccaggio di merci.
Secondo il Comune, infatti, il piano interrato che doveva essere utilizzato quale parcheggio per i clienti della struttura commerciale, era occupato da un banco da lavoro, da bancali e merce ed era delimitato internamente mediante l’apposizione di teloni di plastica, il che avrebbe costituito cambio di destinazione d’uso senza autorizzazione.
La società proprietaria dell’attività commerciale faceva ricorso al Tar sostenendo che il cambio d’uso non doveva essere in ogni modo sanzionato, trattandosi di un mutamento senza opere nell’ambito della medesima categoria funzionale.
Tar Lombardia: il cambio di destinazione d’uso da parcheggio utenza a deposito merci risulta tra categorie differenti per cui occorre apposito titolo edilizio
Il Tar non è d’accordo con quanto sostenuto dalla società ricorrente:
Il cambio d’uso, ancorché apparentemente realizzato senza opere, assume rilevanza sotto il profilo edilizio ed urbanistico, trattandosi di un passaggio da parcheggio per l’utenza della struttura di vendita a superficie commerciale, con conseguente incremento di quest’ultima rispetto a quella autorizzata originariamente.
Si tratta quindi di un mutamento di destinazione fra categorie differenti, che richiede un apposito titolo edilizio.
Del resto, spiegano i giudici, l’art. 23-ter comma 1 del D.P.R. 380/2001 opera una distinzione tra:
- la destinazione “produttiva e direzionale” (dove può essere collocato un parcheggio aperto al pubblico)
- e quella “commerciale”
ed attribuisce rilevanza edilizia al passaggio da una categoria funzionale all’altra, pur in assenza di opere (parere confermato anche dal CdS con la sentenza n. 904/2024).
Ne consegue che correttamente l’ordinanza impugnata richiama l’art. 31 del Testo unico dell’edilizia, giacché il cambio d’uso urbanisticamente rilevante fra categorie non omogenee realizza una variazione essenziale del progetto edilizio regolarmente assentito (cfr. l’art. 32 comma 1 del TUE).
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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