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Con la Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Lo strumento agevolativo è operativo dal 30 giugno 2016. È bene ricordare che, il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, contribuisce all’intervento del credito di imposta rendendo disponibili, a favore delle PMI che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, da un minimo di 161,8 milioni di euro ad un massimo di 306 milioni di euro.

Come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 29 luglio 2016, come modificato dal D.M. 9 agosto 2017, sono state assegnate, in fase di prima applicazione, risorse per un importo pari a 161,8 milioni di euro a valere sull’Asse III – “Competitività Pmi” del Pon, di cui 123 milioni destinati alle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 38,8 milioni destinati alle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

FAQ – Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso le risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito ufficiale lo scorso primo giugno, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ed alle procedure ad esso connesse.

Relativamente alla procedura da seguire per accedere al credito d’imposta cofinanziato con risorse del PON I&C, il Ministero ha dapprima chiarito che, le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, devono presentare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate in via telematica (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, modificato con Provvedimento del 29 dicembre 2017).

La stessa Agenzia, dopo aver ricevuto la comunicazione ed aver verificato i dati dichiarati nella stessa, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione alla fruizione, l’Agenzia delle Entrate, trasmette i soli progetti presentati da PMI non appartenenti al settore primario al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del PON I&C, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016.

Nella risposta in esame, è precisato che, l’attività istruttoria svolta dal Ministero, è circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.

Per quanto concerne le PMI beneficiarie del credito d’imposta per le quali l’attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C recante, tra l’altro, gli obblighi e gli adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Per le domande che non superano l’istruttoria svolta dal Ministero (perché carenti dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 29 luglio 2016), invece, rimane ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

È stato, altresì, chiesto se la PMI beneficiaria che ha ricevuto l’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico per la fruizione dell’agevolazione.

Il Ministero ha chiaramente risposto che, la PMI destinataria dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate, può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico. A tal proposito, infatti, il Ministero richiama la Circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2016, paragrafo 6, la quale fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini per l’utilizzo del credito d’imposta.

Un ulteriore precisazione è quella riguardante l’istruttoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la quale è volta unicamente a verificare il possesso dei requisiti per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.

Altro chiarimento è stato fornito in seguito al quesito riguardante l’obbligatorietà o meno per le imprese beneficiarie del credito d’imposta, di rendicontare al Ministero dello Sviluppo Economico le spese di acquisizione delle immobilizzazioni previste nella comunicazione per la fruizione.

Sul punto, è stato osservato che, le spese di acquisizione delle immobilizzazioni, devono essere rendicontate al Ministero dello Sviluppo Economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 29 luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 4 del decreto direttoriale 4 gennaio 2017.

Infine, in merito alle informazioni da richiedere relativamente all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, è stato chiarito che, dette informazioni, sono richieste esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, in quanto sono di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico unicamente le tematiche riguardanti le condizioni per l’utilizzo delle risorse del PON I&C per il finanziamento di crediti d’imposta autorizzati dall’Agenzia delle Entrate.



 

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