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Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (Dlgs 231/2001)

Capo I –  Responsabilità amministrativa dell’ente

Sezione I – Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa (Artt. 1-8)
Sezione II – Sanzioni in generale (Artt. 9-23)
Sezione III – Responsabilità amministrativa da reato (Artt. 24-26)

Capo II – Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente

Sezione I – Responsabilità patrimoniale dell’ente (Art. 27)
Sezione II – Vicende modificative dell’ente (Artt. 28-33)

Capo III – Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

Sezione I – Disposizioni generali (Artt. 34-35)
Sezione II – Soggetti, giurisdizione e competenza (Artt. 36-43)
Sezione III – Prove (Art. 44)
Sezione IV – Misure cautelari (Artt. 45-54)
Sezione V – Indagini preliminari  e udienza preliminare (Artt. 55-61)
Sezione VI – Procedimenti speciali (Artt. 62-64)
Sezione VII – Giudizio (Artt. 65-70)
Sezione VIII – Impugnazioni (Artt. 71-73)
Sezione IX – Esecuzione (Artt. 74-82)

Capo IV – Disposizioni di attuazione e di coordinamento (Artt. 83-85)

(<<Precedente)

Responsabilità amministrativa delle società e degli enti

Capo I
Responsabilità amministrativa dell’ente

Sezione III
Responsabilità amministrativa da reato (1)

(1) La rubrica: “Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale” è stata così variata D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Art. 24.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis,356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (2

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. (3)

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, dall’art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
(3) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 24 bis.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)

1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. (2)

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
(2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

Art. 24-ter.
Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3. (1)

(1) Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 25
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (1)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. (3)

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. (2)

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). (4)

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2. (5)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190  e, successivamente, così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.
(3) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(4) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.
(16) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

________________

Giurisprudenza

Art. 25-bis.
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350.
(2) Rubrica così sostituita dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.
(3) Alinea così modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.
(4) Lettera aggiunta dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.
(5) Comma così modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-bis.1.
Delitti contro l’industria e il commercio (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-ter.
Reati societari (1)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (4)

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (7)

a-bis)  per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (5)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (8)

c) (………) (6)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);

s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. (3) (9) (10)

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(2) Lettera così modificata dal L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e e, successivamente, così sostituita dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
(4) Alinea così sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(5) Lettera inserita dall’art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(6) Lettera abrogata dall’art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(7) Lettera così sostituita dall’art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(8) Lettera così sostituita dall’art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(9) Per la modifica della punteggiatura finale della presente lettera vedi l’art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall’art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023.
(10) Per l’aggiunta della lettera s-ter) al presente comma vedi l’art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall’art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023.

 

Art. 25-quater.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7.

 

Art. 25-quater. 1.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
(1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 25-quinquies.
Delitti contro la personalità individuale (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (3)

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; (2)

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter,  terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. (2)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 11 agosto 2003, n. 228.
(2) Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.
(3) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016.

Art. 25-sexies.
Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità , la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004.

Art. 25-septies.
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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La responsabilità dell’ente in materia antinfortunistica, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 8 giugno 2021, n. 22256

Art. 25-octies.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio  (1 (2)

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. (3)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.
(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Art. 25-octies.1.
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. (2)

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
        (2) Comma così modificato dall’art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.


Art.
25-novies.
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 25-decies.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Art. 25-undecies.
Reati ambientali (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (2)

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (2)

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (3)

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (3)

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (3)

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (3)

g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (3)

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (4)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all’articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all’articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
(2) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

 

Art. 25-duodecies.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1.  In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. (1)

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (2)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (2)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (2)

(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.
(2) Commi inseriti dall’articolo 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161

Art. 25-terdecies.
Razzismo e xenofobia (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

 

Art. 25-quaterdecies.
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (1)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 


(1) Articolo inserito dall’ art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019.

Art. 25-quinquiesdecies.
Reati tributari (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
(2)
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)


(1) Articolo inserito dall’ art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.
(2) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 
e, successivamente, così modificato dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
(3) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(4) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-sexiesdecies.
Contrabbando (1)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Art. 25-septiesdecies.
Delitti contro il patrimonio culturale (1)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 25-duodevicies.
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 26.
Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

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