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Anche per il 2024 è possibile usufruire della detrazione al 75% sull’eliminazione delle barriere architettoniche, seppur con sostanziali differenze rispetto allo scorso anno. Nota comunemente anche come Bonus Barriere Architettoniche 75%, la misura permette ai contribuenti di ottenere sgravi IRPEF per alcuni interventi edilizi volti ad aumentare l’accessibilità degli immobili. Ma come funziona e, soprattutto, come inserirlo nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione al 75% sulle barriere architettoniche garantisce uno sgravio fiscale – o, in alcuni casi, uno sconto diretto in fattura – da suddividere in 5 quote fiscali, per alcuni interventi di miglioramento degli edifici, quali ad esempio interventi su scale, rampe, piattaforme elevatrici e molto altro ancora. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Cosa rientra nel bonus 75% sulle barriere architettoniche

Istituito per la prima volta con il DL 34/2020, ovvero il Decreto Rilancio, il Bonus Barriere Architettoniche 75% prevede degli importanti sgravi fiscali per, come già accennato, alcuni interventi di miglioramento dell’accessibilità degli edifici.

L’iniziativa è stata di recente aggiornata con il DL 212/2023, tramite la modifica dell’articolo 119 proprio del Decreto Rilancio. Ma quali opere sono ora permesse in detrazione e quali sono i requisiti per accedervi?

Gli interventi ammessi in detrazione

Con l’aggiornamento dello scorso dicembre, sono state apportate modifiche agli interventi che possono essere ammessi in detrazione per il Bonus Barriere Architettoniche 75%. Il contribuente vi potrà accedere per i lavori di miglioramento di:

  • scale e rampe;
  • installazione o sostituzione dell’ascensore;
  • installazione o sostituzione del servoscala;
  • installazione o sostituzione delle piattaforme elevatrici.

Rispetto agli anni precedenti, non sono più incluse le opere per l’installazione o la  sostituzione degli infissi, delle pavimentazioni e della domotica.

Fatto non meno importante, tutti i lavori dovranno essere eseguiti seguendo i requisiti del DM 236/1989 sulle barriere architettoniche, raccogliendo le opportune certificazioni da parte dei tecnici abilitati.

Come funziona la detrazione al 75% sulle barriere architettoniche

La detrazione al 75% sulle barriere architettoniche, dopo le modifiche dell’ultima Legge di Bilancio, è principalmente ammessa come sconto IRPEF, in cinque quote annuali di pari entità. Sono compresi tutti i lavori che verranno realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Rispetto agli scorsi anni, nella maggioranza dei casi non è più prevista la possibilità di approfittare dello sconto in fattura, quindi della cessione del credito IRPEF. Rimane, tuttavia, per alcune eccezioni:

  • per le parti comuni dei condomini con destinazione abitativa;
  • per le unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari, se abitazione principale per contribuenti con reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro;
  • per le unità immobiliari unifamiliari o plurifamiliari, se abitazione principale per nuclei familiari dove sia presente un disabile, certificato secondo la Legge 104/1992.

Chi può usufruire dello sgravio fiscale

Sono diversi i soggetti che possono beneficiare della detrazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, lo sgravio fiscale è previsto per:

  • persone fisiche;
  • esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • associazioni di professionisti;
  • società semplici;
  • soggetti che ricevono reddito di impresa.

I tetti di spesa per la detrazione al 75% sulle barriere architettoniche

Per poter usufruire della detrazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, è necessario considerare i precisi limiti di spesa previsti dalla normativa di riferimento. Tali soglie sono rimaste invariate, anche dopo le modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari indipendenti, anche se inserite in edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro per ogni unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La documentazione per la detrazione al 75% sulle barriere architettoniche

Per poter ottenere la detrazione al 75% è necessario produrre l’opportuna documentazione e, soprattutto, compilare in modo corretto i relativi campi all’interno della dichiarazione dei redditi. È bene specificare che qualsiasi documento che possa comprovare gli interventi eseguiti, così come le relative certificazioni rispetto alle normative vigenti, debbano essere allegate alla stessa dichiarazione.

Cosa indicare in fattura per il Bonus Barriere Architettoniche

Al momento della fattura, il fornitore delle opere effettuate dovrà chiaramente specificare la natura e la tipologia degli interventi eseguiti, nonché la conformità degli stessi al DM 236/1989 sulle barriere architettoniche.

Al contribuente, invece, spetta l’onere di eseguire il cosiddetto “bonifico parlante”, pena la perdita della stessa detrazione. Quando si effettua il pagamento tramite bonifico dei lavori, bisognerà innanzitutto indicare chiaramente:

  • la causale;
  • il codice fiscale del richiedente;
  • la partita IVA del fornitore.

In merito dalla causale, dovrà essere specificata chiaramente la natura dei lavori e la detrazione richiesta. A titolo di esempio, la causale potrebbe essere così compilata:

Bonifico per ristrutturazione edilizia secondo Art 16-bis del DPR 917/1986 e successive modificazioni e Art 119-ter del Decreto Legge 34/2020 e successive modificazioni. Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle Barriere Architettoniche”.

È possibile utilizzare anche causali diverse, tuttavia il consiglio è quello di affidarsi al proprio commercialista di fiducia, per riportare quanto indispensabile rispetto alle proprie necessità.

Come si inserisce la detrazione nella dichiarazione dei redditi

All’interno della dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati solo i lavori relativi al periodo di imposta relativo alla stessa dichiarazione. Si dovranno compilare i righi da E1 a E43, indicando nelle seguenti colonne:

  • 1: anno di riferimento per le spese;
  • 2: il codice 21 per gli edifici unifamiliari e il codice 22 per quelli plurifamiliari;
  • 3: eventuali lavori eseguiti su parti comuni del condominio;
  • 8: il numero della rateizzazione;
  • 9: l’importo delle spese sostenute per il periodo d’imposta di riferimento;
  • 10: il numero progressivo dell’immobile ristrutturato. I dati dell’immobile dovranno essere inseriti anche nella sezione III-B della dichiarazione dei redditi.

Ancora, poiché si tratta di un bonus, dovrà essere indicato nei relativi campi del Modello PF e SP per la dichiarazione dei redditi, invece nel Modello SC per le società di capitali. Anche in questo caso, il consiglio è sempre quello di avvalersi della consulenza del proprio commercialista di fiducia.

 

 

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