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L’aliquota IVA ridotta del 10% si applica solo nel caso in cui la colonnina sia fornita e installata unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un’unica infrastruttura.
Lo ha chiarito L’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.218 del 14 luglio 2020

A titolo di premessa l’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio 2019 con l’inserimento dell’art.16-ter nel D.L. n. 63/2013, ha introdotto una nuova detrazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, di potenza standard, dotate di uno o più punti di ricarica e non accessibili al pubblico.
In particolare sono agevolabili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Il punto di ricarica di potenza standard è un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW.
Per punto di ricarica non accessibile al pubblico si deve intendere:
– un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
– un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
– un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
Sono invece esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico.

L’Agenzia a questo punto ricorda in quali casi, secondo la normativa IVA è applicabile l’aliquota ridotta del 10% ai sensi dei numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/72.
In particolare, il 127-quinquies stabilisce che sono soggette all’aliquota IVA del 10%:

  • le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (trattasi di opere di interesse collettivo destinate ad uso pubblico quali: strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di verde attrezzato, ecc.);
  • gli impianti di produzione e reti distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Il n. 127- sexies stabilisce che sono soggetti all’aliquota IVA del 10% “i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”;
Il numero 127-septies) prevede l’aliquota IVA del 10%per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies».

Ciò premesso, l’Agenzia rammenta che l’articolo 17 -sexies) della legge n.134/2012 prevede che «le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria”.
Tuttavia secondo l’Agenzia tale disposizione non consente di qualificare tutte le infrastrutture tra le opere di urbanizzazione in quanto occorre che sia soddisfatto anche il requisito del soddisfacimento dell’interesse collettivo.
Pertanto dato che i punti di ricarica da installare sono a uso esclusivamente privato non possono rientrare nel novero delle opere di urbanizzazione primaria.
Inoltre tale infrastruttura non può neppure essere considerata equiparabile agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, in quanto tale bene ha come unica funzione quella di ricaricare un veicolo elettrico.
Pertanto sulla base di tali considerazioni l’Agenzia conclude affermando che l’installazione della colonnina di ricarica elettrica ad uso privato sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Tuttavia, nel solo caso in cui la colonnina d ricarica sia fornita e installata unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un meccanismo unico, “magari nell’ambito di un contratto di appalto”, potrà essere applicata l’IVA ridotta del 10% prevista prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Le medesime considerazioni si applicano anche se le colonnine sono fornite e installate a favore di un soggetto titolare di partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail

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