Con l’ordinanza n. 29804/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto di precetto in virtù di un titolo esecutivo contenente erroneamente il nome del difensore richiedente la spedizione in forma esecutiva.
Giovedi 16 Gennaio 2020 |
IL CASO: La vicenda nasce da un atto di precetto di pagamento notificato sulla scorta di un decreto con il quale la Corte di Appello aveva rigettato un reclamo, con conseguente condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Avverso il suddetto precetto, l’intimato proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo la nullità della formula esecutiva apposta in calce al decreto della Corte di Appello in quanto il titolo in forma esecutiva era stato rilasciato in favore di un avvocato erroneamente indicato come difensore del creditore.
L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace. Pertanto, avverso la sentenza di quest’ultimo, il creditore intimante interponeva ricorso per Cassazione con il quale veniva dedotta la violazione degli articoli 476, 100 e 156 c.p.c. Secondo il ricorrente, l’errore materiale contenuto nell’indicazione del nominativo della parte sostanziale assistita dall’avvocato richiedente il rilascio della formula esecutiva non generava alcuna incertezza, essendo certamente chiaro al debitore sia che l’avvocato indicato nel titolo non era il difensore, bensì quello della controparte, sia chi era l’effettivo creditore risultante dal titolo esecutivo.
LA DECISIONE: La Cassazione con l’ordinanza in rassegna ha ribadito quanto affermato in di recente in altro arresto secondo il quale, nel caso in cui il creditore notifichi al debitore una copia del titolo esecutivo rilasciata senza la spedizione in forma esecutiva del suddetto titolo, il debitore nel proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, trattandosi di una mera irregolarità del titolo, non può limitarsi a dedurre l’irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 12/02/2019).
Pertanto, sulla scorta del suddetto principio, gli Ermellini, hanno ritenuto il motivo del ricorso fondato e nell’accoglierlo hanno evidenziato che lo stesso va applicato anche nel caso in cui il titolo esecutivo sia stato spedito in forma esecutiva, ma con l’erronea (ma facilmente riconoscibile) indicazione del difensore su richiesta del quale è stata apposta la formula esecutiva.
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