Nota a Trib. Milano, Sez. Impr., 25 maggio 2022 (segnalazione a cura dell’Avv. Federico Comba)
Massima redazionale
La Sezione Specializzata in materia di impresa, dopo aver rilevato che «i contratti di fideiussione […] sono stati sottoscritti nel giugno 2013» e che, consequenzialmente, «la stipulazione di tali garanzie si colloca in una data cronologicamente successiva al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005», evidenzia come la causa debba ritenersi “stand alone”, in quanto la valenza accertativa del provvedimento copre il periodo anteriore alla sua adozione e non anche quella posteriore. Di talché, parte attrice è onerata (per quanto siffatto onere sia comunque da contemperare con l’asimmetria informativa intercorrente tra soggetto che subisce l’illecito e l’autore dello stesso)[1] dall’allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui bisogna annoverare la perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti attenzionati, dell’intesa antitrust.
Ciò premesso, in relazione al tema della prova della persistenza dell’intesa illecita, anche a considerevole distanza cronologica (nella specie, otto anni) dall’accertamento dell’Autorità Amministrativa, risulta ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione (del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altri Istituti bancari, in epoca coeva a quella di stipulazione delle garanzie attenzionate), ex art. 210 c.p.c., formulata da parte attrice, tenendo in precipua considerazione che il mercato rilevante è stato ritenuto da Banca d’Italia coincidente con l’intero territorio nazionale ed è, pertanto, necessario riferirsi a un novero di Banche, anche di diverso dimensionamento, sufficientemente rappresentativo.
[1] Cfr. Cass. n. 11654/2015.
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