Le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile; minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio, il decreto 69/2024 – Salva Casa continua a far parlre di sè in quanto va a toccare svariate particolarità di rilievo delle norme edilizie e urbanistiche, una fra tutte quella delle tolleranze, siano esse sia costruttive che esecutive.
Le tolleranze, che prima erano del 2% – rispetto al progetto assentito – per tutti i tipi di immobili, col Decreto Salva Casa cambiano il loro ‘perimetro d’azione’ a seconda della superficie utile, andando a modificare l’art.34-bis del Testo Unico Edilizia.
Il concetto è quindi: minore è la superficie, maggiore è il limite consentito a livello percentuale.
Tolleranze costruttive ed esecutive
Qual’è la differenza tra tolleranze costruttive ed esecutive?
Ecco qua:
- tolleranze costruttive: per un singolo immobile, sono quelle difformità edilizie consistenti in scostamenti dai parametri autorizzati contenuti (prima del DL Salva Casa) entro il limite del 2%, e, quindi, di entità così lieve da non costituire violazione edilizia;
- tolleranze esecutive (o di cantiere): sono le irregolarità geometriche, le piccole modifiche alle finiture, il cambio di collocamento di un impianto o di un’opera interna eseguite durante i lavori.
Decreto Salva Casa: come cambiano le tolleranze costruttive
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza,
dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole
unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; - b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; - c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; - d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari
con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Tali interventi (riparametrati) non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
E le tolleranze esecutive?
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive:
- il minore dimensionamento dell’edificio;
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- gli errori progettuali corretti in cantiere;
- gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
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