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La questione trattata nell’ordinanza in commento (Trib. Napoli 5 giugno 2020) è un’occasione di eloquente riflessione in merito ai profili ed aspetti che interessano la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in corso di giudizio di cui ringraziamo la Collega, Avv. Lina Libertini per aver portato alla nostra attenzione il provvedimento.

Prima di procedere alla disamina dell’ordinanza de qua, è utile rammentare la previsione normativa di cui all’art. 63 Disp. Att. Cod. Civ. che, al comma I, recita «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi».

Al contempo, non possiamo dimenticare che l’art. 1129, comma IX, Cod. Civ., come novellato dalla Legge di riforma sul condominio, ha espressamente stabilito il dovere dell’amministratore di agire per il recupero delle quote di spettanza di ciascun condomino, non corrisposte, entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui sono maturate.

Dalla lettura ed interpretazione del combinato disposto delle richiamate norme, ne deriva che, una volta approvata la spesa, con regolare delibera dell’assemblea, l’amministratore ha l’onere di procedere, in caso di inadempimento, al recupero coattivo avanti all’Autorità Giudiziaria, mediante procedimento monitorio, ovvero azione esecutiva.

La vicenda in esame ha ad oggetto un’opposizione al decreto ingiuntivo attraverso il quale il condominio ha chiesto il pagamento degli oneri di competenza di un condomino, risultanti dai rendiconti approvati con debite delibere e relativi piani di riparto.

Vediamo quale percorso logico-giuridico è stato seguito dal Giudicante, nella motivazione con la quale ha disposto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 648 Cod. Proc. Civ.

Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione

La norma di cui all’art. 648 Cod. Proc. Civ. prevede, testualmente che «Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642».

Dal tenore della citata norma, ne deriva che, qualora il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in contestualità alla sua emissione, il giudice investito dell’opposizione ha la facoltà di concedere l’esecuzione provvisoria se l’opposizione stessa non è (i) fondata su prova scritta, ovvero su documenti in grado di dimostrare l’inesistenza del fatto costitutivo del credito o l’esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi dello stesso o (ii) di pronta soluzione per cui necessiti di un’accurata indagine.

Sul punto, è utile sottolineare che sul giudice dell’opposizione non grava un obbligo di concedere la provvisoria esecuzione, in quanto il medesimo ha un potere discrezionale a seconda che ritenga o meno motivata l’opposizione.

In questa sede, è opportuno, ulteriormente considerare che, invero, la provvisoria esecuzione richiede la sussistenza del requisito del cosiddetto fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, nell’ipotesi de qua, dal condominio.

Invalidità delibera riparto spese e opposizione a decreto ingiuntivo

Da questa prima disamina, il Giudicante ha rilevato che non è stata prodotta alcuna prova scritta o di agile soluzione con l’opposizione promossa né, tantomeno, alcuna nullità e/o circostanza atta a destituire la legittimità delle delibere di approvazione dei bilanci.

Inoltre, alcun dubbio e/o perplessità è insorto relativamente alla titolarità attiva e passiva del rapporto di cui alla insorta vertenza.

Prescrizione del credito

Per quanto attiene alla obiezione di prescrizione del credito portato nel decreto ingiuntivo, il Giudice ha sottolineato che il termine quinquennale, di cui all’art. 2948, n.4, Cod. Civ., inizia a decorrere dalla delibera di approvazione del rendiconto e del relativo stato di riparto – e non dall’esercizio di bilancio – in quanto solo la delibera costituisce il titolo per far valere il credito.

Nella fattispecie de qua, tale termine non è spirato per cui tale eccezione non ha alcuna attendibilità, tanto più ritenuto che, in ciascun bilancio, risultano essere sempre state riportate e ulteriormente approvate le quote a debito di parte opponente.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo e assenza di specifica contestazione sul quantum

In conseguenza, sulla base di tale risultanza unitamente alla assenza di prova scritta, il Giudice ha rettamente operato concedendo la provvisoria esecuzione anche in una considerazione, della assenza di una valida ed efficace contestazione del quantum debeatur.

Sotto tale profilo, nell’attento esame del Giudicante, non è stato ignorato che le censure sollevate erano palesemente generiche se poste a confronto con il dettaglio puntuale riportato nel piano di riparto redatto dall’amministratore ed annesso alle delibere di approvazione dei bilanci.

Una contestazione superficiale, quindi, e non attualizzata rispetto alla analitica documentazione prodotta dal condominio, per cui priva di una efficacia tale da poter ritenere assolto l’onere probatorio che incombe sulla parte opponente.

 

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