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La sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 11399 del 2024 riguardo al rinvio pregiudiziale del provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale declina un importante principio di diritto in merito al rapporto tra la procedura accelerata e la sospensione automatica del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione-Sez. un. civ.- sent. n. 11399 del 29-04-2024

La questione

La controversia originava da una decisione della Commissione Territoriale di Bologna che ha negato la protezione internazionale a uno straniero, dichiarando la sua richiesta manifestamente infondata. La Commissione ha basato la sua decisione sulla provenienza del richiedente da un paese considerato sicuro. Tuttavia, la procedura accelerata adottata dalla Commissione è stata messa in discussione per la i tempi relativi all’emissione del provvedimento.
Il tribunale di Bologna ha, quindi, sollevato una questione di legittimità, chiedendo alla Corte di Cassazione di valutare se, in caso di soggetto proveniente da un paese sicuro, un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza debba essere sospeso in via automatica se la procedura accelerata non sia stata applicata in modo regolare.

I parametri normativi oggetto di discussione

Le norme oggetto della rimessione alla Corte di Cassazione riguardano, in primo luogo, gli artt. 28 bis e 28 ter del d.lgs. n. 25 del 2008 regolanti le procedure accelerate per il trattamento delle domande di asilo. In particolare, l’articolo 28 bis stabilisce i criteri e i tempi per la procedura accelerata, mentre l’articolo 28 ter si occupa delle condizioni sotto le quali una domanda può essere considerata manifestamente infondata.
In secondo luogo, il giudice di prime cure ha posto l’accento sull’art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008 recante le circostanze in cui la proposizione di un ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
In ultima analisi, il Tribunale ha preso in considerazione la Direttiva 2013/32/UE conosciuta come la “Procedura Direttiva”, che stabilisce le norme comuni per le procedure di asilo negli Stati membri, inclusi i diritti dei richiedenti e le procedure da seguire per l’esame delle domande di protezione internazionale.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

In via preliminare, le Sezioni Unite Civili hanno affrontato la questione dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c. laddove tale rinvio possa essere esteso anche a provvedimenti cautelari, come la sospensione, che potrebbe non essere immediatamente connessa alla decisione finale sulla richiesta di protezione internazionale, ma che ha una portata rilevante nella sua complessità.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità di esaminare  le finalità del nuovo strumento processuale, che mira a rimettere al Giudice di legittimità non solo specifici provvedimenti, ma anche quesiti fondamentali per la definizione del giudizio, in chiave deflattiva del processo.
Inoltre, i giudici ermellini hanno discusso se il giudice investito del potere cautelare debba essere coinvolto nel rinvio pregiudiziale: la tesi, tuttavia, non ha convinto, poiché la norma non richiede che il giudice decida sul merito, ma piuttosto che sia “di” merito, includendo quindi anche il giudice con poteri cautelari.
In conclusione, le Sezioni Unite Civili hanno affermato il seguente principio di diritto: il rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 363 bis c.p.c.  può riguardare questioni di diritto anche nei procedimenti cautelari, prima o durante il corso della causa, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disposizione.

Sospensione automatica del provvedimento impugnato

Risolta la questione del rinvio pregiudiziale, il giudice di prime cure ha posto in discussione se, nonostante la mancata osservanza della procedura accelerata da parte della Commissione territoriale, ci sia comunque una deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento impugnato.
A tal proposito, l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ha esposto tre diverse interpretazioni:

  • Il primo indirizzo sottolinea l’importanza della piena conformità alla Direttiva Europea, che richiede la sospensione automatica del provvedimento impugnato, salvo eccezioni specifiche. Secondo questa interpretazione, la mancata applicazione della procedura accelerata comporta la sospensione automatica solo se il ricorso giurisdizionale è stato dichiarato infondato dopo una corretta procedura accelerata.
  • Il secondo indirizzo si basa sull’articolo 32, par. 2 della Direttiva, che consente agli Stati membri di introdurre una categoria di manifesta infondatezza in determinati casi. Secondo questa interpretazione, la manifesta infondatezza può essere dichiarata dalla Commissione territoriale senza seguire la procedura accelerata.
  • Il terzo indirizzo sostiene che la procedura accelerata è prevista solo per i richiedenti provenienti da Paesi considerati sicuri. Di conseguenza, la sospensione automatica può essere derogata solo per i soggetti provenienti da tali Paesi e solo se la procedura accelerata è stata seguita correttamente.

Le argomentazioni delle Sezioni Unite

In primo luogo, le Sezioni Unite hanno osservato che la Direttiva 2013/32/UE stabilisce un principio generale secondo cui la presentazione di un ricorso giurisdizionale comporta automaticamente la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo casi eccezionali. In particolare, l’art. 46 della Direttiva prevede che gli Stati membri permettano ai richiedenti di rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine per esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo, o in attesa dell’esito del ricorso se è stato già presentato entro il termine previsto.
L’ eccezione al principio di sospensione automatica riguarda la provenienza del richiedente da paesi considerati sicuri. Sotto quest’aspetto, la normativa italiana di cui al d.lgs. n. 25/2008 stabilisce che la presentazione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei casi in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza.
Secondo i giudici, questa ricostruzione normativa ha individuato un principio generale di sospensione del provvedimento amministrativo, con alcune deroghe, tra cui il caso del richiedente proveniente da un paese considerato sicuro per il quale è stata adottata una procedura accelerata dalla Commissione.
Sul punto, la Corte ha osservato che il principio della sospensione automatica del provvedimento della Commissione è fondamentale per garantire un giusto processo e un adeguato diritto di difesa del richiedente.
La procedura accelerata, che prevede tempi rapidi per l’audizione e la decisione, è pensata per gestire i casi in cui il richiedente proviene da un paese considerato sicuro.  Tuttavia, nel caso di specie, nonostante il richiedente provenisse da un paese sicuro, la procedura accelerata non è stata seguita correttamente. Infatti, la Commissione ha addotto difficoltà nell’organizzare l’audizione come giustificazione per il ritardo, ma ci sono state anche altre irregolarità nel processo, come la mancata comunicazione di alcune decisioni.
Dunque, per derogare al principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, che garantisce un equo processo è necessario che la procedura accelerata sia stata seguita scrupolosamente, soprattutto nei casi di manifesta infondatezza o inammissibilità della richiesta. Se questa procedura non viene rispettata correttamente, il processo assume natura ordinaria e il provvedimento della Commissione viene nuovamente sospeso in via automatica.

Conclusioni

In definitiva, le Sezioni Unite Civili hanno affermato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento dellaCommissione territoriale”.

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