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Incarichi nella Pubblica Amministrazione 2019: l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 289/2019 di ieri ha risposto a un interpello che riguardava somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico.


Nel caso specifico, l’ente riferisce di avere conferito un incarico per l’espletamento di funzioni di collaudo tecnico-amministrativo, ad un dipendente di altra Pubblica Amministrazione. Autorizzato dall’ente di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tale norma non consente – in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza – al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio.

L’Ente istante precisa, altresì, che come previsto dal citato articolo 61, comma 9,

“Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; (…); la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

L’Istante evidenzia che in sede di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico esterno, l’Amministrazione di appartenenza ha comunicato al proprio dipendente, che l’incarico deve essere caratterizzato da occasionalità e non deve presentare profili, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale.

L’Istante pertanto ha chiesto di conoscere gli emolumenti debbano considerarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, o redditi per prestazioni occasionali. Tenuto conto, tra l’altro, delle precisazioni fornite dall’Amministrazione di appartenenza, in base alle quali

“si tratta di incarico saltuario ed occasionale senza vincoli di subordinazione col soggetto conferente e compatibile con lo status di pubblico dipendente”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 50 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ricomprende tra i redditi assimilati al lavoro dipendente:

  • “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato” (lettera b);

  • “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, (…) in relazione (…) alla partecipazione a collegi e commissioni (…) sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (…)”

Tenuto conto della normativa e della prassi consolidata richiamata, si ritiene che i predetti compensi percepiti dall’ingegnere incaricato, in quanto erogati da una amministrazione pubblica (ovvero l’Autorità istante) differente da
quella, parimenti pubblica, di appartenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 49 del TUIR.

Sono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta. A qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. E quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo. Anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. Questo per il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve.

A questo link il testo completo della risposta all’interpello.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate


 

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