[1]Senza alcuna pretesa di essere esauriente: M. Miola, Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies l. fall. Parte prima. La sospensione delle regole di riduzione del capitale sociale, in Riv. dir. civ., 2014, 171 ss.; R. Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria, in Giur. comm., 2014, I, 304 ss.; A. Munari, Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi, Torino, 2014, 135 ss.; P. Benazzo, Crisi d’impresa, soluzioni concordatarie e capitale sociale, in Riv. Società, 2016, 242 ss.; G.B. Portale, Verso un “diritto societario della crisi”?, in AA.VV., Diritto societario e crisi di impresa, a cura di Tombari, Torino, 2014, 1 ss.; G. Strampelli, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. Società, 2012, 658 ss.. Sulla radicale inadeguatezza della disciplina del capitale sociale a soddisfare esigenze di prevenzione della crisi, nonché sull’emersione del falso concetto del capitale sociale quale entità posta a tutela dei creditori sociali, della quale si ritiene farsi a meno nel momento in cui la tutela dei loro interessi passa sul tavolo giudiziario: G. Meo, La difficile via normativa al risanamento d’impresa, in AA.VV., Crisi e insolvenza. In ricordo di Michele Sandulli, Torino, 2019, I, 498-499.
[2]G. D’Attorre, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Fall., 2020, 598.
[3]Nel contesto della legge fallimentare è opportuno ricordare quella giurisprudenza secondo la quale “l’eventuale mancanza di capitale sociale, almeno nei limiti di legge, va valutata alla stregua di un impedimento giuridico all’omologazione” (Trib. Verona 21 luglio 2016, in www.ilcaso.it), posto che dall’omologa cessa di operare la sospensione degli obblighi in materia di capitale sociale previsti dall’art. 182- sexies l.fall.
[4]È opportuno ricordare che lo stesso art. 13, lett. d) dello schema di legge delega redatto dalla Commissione Rordorf, prevedeva la sospensione degli obblighi “in forza delle misure protettive previste nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi”. Sul tema. O. Cagnasso, Profili di diritto societario della crisi nell’ambito della riforma fallimentare, in Il nuovo diritto delle società, 2017, 1000, il quale non solo valorizza l’estensione della regola della sospensione alle procedure di allerta e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma pure il superamento dell’automatismo previsto dall’art. 182- sexies l.fall., richiedendo la necessità di un intervento dell’Organismo di composizione della crisi o del Giudice per ottenere tale effetto.
[5]Come auspicato da A. Nigro, Il “diritto societario della crisi”: nuovi orizzonti?, in AA.VV., La nuova disciplina delle procedure concorsuali, In ricordo di Michele Sandulli, cit., II, Torino, 492 ss.
[6]Sul tema: R. Sacchi, Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?, in AA.VV., La nuova disciplina delle procedure concorsuali, cit., II, 500; anche: G. D’Attorre, op. ult. cit., 502, secondo il quale “la deroga temporanea alle norme in materia di capitale sociale (…) non accompagnata però da altre norme derogatorie dei doveri degli amministratori e da altri più efficaci interventi statuali di sostegno alle società in crisi, sembra così risolversi più in un beneficio per i soci, che possono conservare le proprie quote di partecipazione senza necessità di nuovi apporti di capitale, che per gli amministratori, comunque tenuti alla doverosa osservanza degli obblighi posti a protezione degli interessi dei creditori”.
[7]N. Abriani – A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in questa Rivista, 2019, 395.
[8]Senza alcuna pretesa di completezza: G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, III ed., Torino, 2022, 54-55; I. Pagni, Le misure protettive e le misure cautelari nel codice della crisi e dell’insolvenza, in questa Rivista, 2019, 438: G. Bozza, Le misure protettive e cautelari nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in AA.VV., Le crisi d’impresa e del consumatore, Liber amicorum per Alberto Jorio, a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2021, 467 ss.
[9]Così: R. Guastini, Defettibilità, lacune assiologiche e interpretazione, in Revus, 14, 2010, 58.
[10]R. Santagata, Concordato preventivo “meramente dilatorio” e nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”: verso il tramonto dell’abuso del diritto (o del processo)?, in La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli, cit., II, 598 ss.
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