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Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i liberi professionisti iscritti ad albi, applicazione delle sanzioni civili in caso di omesse versamento dei contributi  e decorrenza della prescrizione.

Sono i temi affrontati dall’ INPS con il mess. n. 2403 del 27.06.2024 in merito all’ operazione  di accertamento e verifica dei crediti contributivi, per gli iscritti alla Gestione Separata, nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei liberi professionisti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS ( cd. Operazione Poseidone ).

Si tratta di un’attività di controllo dell’Istituto, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti dai liberi professionisti, incrociando le banche dati INPS con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.  

Operazioni che hanno generato un folto contenzioso che ha portato la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul tema per ben tre volte con le sentenze n. 104 del 2022, n. 238 del 2022 e n. 55 del 2024.

In merito va ricordato che la Gestione separata pone in essere tutele previdenziali riguardanti i lavoratori autonomi e professionisti che non sono coperti da altre forme di previdenza obbligatoria. 

Sono tenuti a versare la relativa contribuzione anche quei professionisti con cassa quando, per varie ragioni, non sono tenuti ai versamenti. Ad esempio, per ragioni economiche è previsto che avvocati con redditi inferiori a una certa soglia non sono tenuti all’iscrizione alla Cassa Forense e al versamento della relativa contribuzione, se non nella misura minima del contributo integrativo. Diversamente, per ingegneri e architetti, sussiste un divieto  di iscrizione alla cassa in caso di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

Detto ciò, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte ha stabilito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si estende anche ai professionisti che, nonostante l’iscrizione ad un albo, non sono tenuti a contribuire alla relativa cassa previdenziale. Questa sentenza ha sottolineato la natura universalistica e residuale della Gestione separata che trova il suo fondamento nell’esigenza di ampliare la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria.

Conferme sono poi arrivate dalla sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 con la quale la Corte Costituzionale ha confermato che sia i lavoratori autonomi senza albo sia quelli iscritti ad albi ma non alla  relativa cassa previdenziale devono iscriversi alla Gestione separata indipendentemente dai motivi della mancata iscrizione  alla cassa ( mancata integrazione dei requisiti o casistiche specifiche di divieto ).

Da ultimo, la sentenza n. 55 dell 8 aprile 2024 ha stabilito l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 12 , del DL 6 luglio 2011, n. 98  nella parte in cui non prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili di chi , come gli ingegneri ed architetti tenuti a iscriversi alla gestione separata, non lo avevano fatto prima dell’entrata in vigore del DL 98/2011.

Quest’ultimo aspetto era già stato preso in considerazione dall’ Istituto con la circolare n. 107 del 3.10.2022 in cui era stato precisato che  “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011”.

Nuovi chiarimenti sono stati forniti, invece per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi.  Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità fatto proprio dall’ INPS , il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili ratione temporis.

Fonte: INPS

 

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