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La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.


La Giurisprudenza di legittimità con due sentenze, peraltro a Sez. Unite, aveva dapprima sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale (Cassazione civile, sez. un., sentenza 4 novembre 2004, n. 21095), per poi giungere a dichiarare la nullità dell’anatocismo annuale in favore della banca e la legittimità di quello annuale in favore del cliente (Cassazione civile, sez. un., sentenza 3 dicembre 2010, n. 24418).


Quindi, il legislatore stanco di emanare normativa salvabanche, almeno riguardo all’anatocismo, sembra voler fare bella figura rinunciando al braccio di ferro con la Magistratura: gli ultimi tempi, infatti, si sono caratterizzati da un rincorrersi di sentenze che hanno tutelato i diritti del cliente, seguite da leggi (spesso censurate dalla Consulta) o provvedimenti di Bankitalia che hanno creato non poche incertezze, sempre colte dal ceto bancario per risparmiare sui diritti calpestati dei consumatori bancari.


Dal 1° gennaio 2014 il vecchio testo dell’art. 120, comma 2, del TUb:


“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.


viene sostituito con il seguente:


“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:


a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;


b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.


Una prima preoccupazione nasce dal fatto che sia demandato al CICR il compito di stabilire “modalità e criteri” per l’attuazione di una norma evidentemente schizofrenica: infatti, sarà obiettivamente arduo per il CICR (i cui membri, come noto, sono Ministri del Governo in carica) declinare in modo coerente le norme della nuova delibera attuativa. Anche la legge 108/96 fu accolta trionfalmente, ma subito dopo la Bankitalia ha provveduto a disapplicarla, creando una notevole confusione, poi smascherata con l’intervento della Cassazione penale, con la Sent. 19 dicembre 2011 n. 2683, Est. Chindemi.


Nel caso in esame, come emerge chiaramente dai Lavori preparatori alla Legge, lo scopo della nuova disposizione è quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre ulteriori interessi, ponendo una pietra tombale sull’infausto istituto dell’anatocismo.


Dal tenore della lettera a) si sottolinea la validità del principio, già noto, secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi.


Ma, a differenza della vecchia stesura, non si parla più di “produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, ma soltanto di “produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.


Non si parla, dunque, di periodicità di interessi capitalizzati, ma di periodicità della liquidazione degli interessi.


Non si tratta, in sostanza, contrariamente a quanto ritenuto da parte dei commentatori, della mera riproposizione di quanto già stabilito dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che aveva introdotto nel corpo dell’art. 120 del TUB, proprio come la norma in esame, il potere del CICR di definire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente e garantendo la coincidenza temporale, nel computo di questi, in tutte le operazione di dare e avere: infatti, la nuova norma garantisce solo la coincidenza temporale (giornalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente) della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione.


La lettera b), confermando quanto appena asserito dalla lettera a), elimina evidentemente l’anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).


Infatti, quando vengono contabilizzati gli interessi (giornalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente, annualmente) questi non confluiscono, come avveniva prima, nella sorte capitale, ma vengono contabilizzati a parte, non dando luogo ad alcuna capitalizzazione.


Si crea, in buona sostanza, un “monte interessi” da liquidazione periodica di interessi che non si capitalizza e che, dunque, non va assolutamente mescolato con il capitale principale, il quale ha la sua sola origine nel prestito della banca legittimamente produttivo di frutti (art. 821 c.c.), liquidabili periodicamente, una sola volta.


Ovviamente il saldo del conto viene dato dalla somma del capitale con il monte interessi.


Ma che fine fanno remunerazioni, commissioni e spese varie? Continueranno ad essere capitalizzate o confluiranno nel monte interessi? Mi sembra che la Giurisprudenza abbia nel tempo sanzionato la capitalizzazione anche di voci ibride ma che alla fine costituivano delle competenze, assimilabili agli interessi.


Quando il correntista effettua una rimessa sul conto, questa andrà a scomputarsi prima sul monte interessi e poi sul capitale, salvo che la banca non intenda non avvalersi della facoltà di cui all’art. 1194, come ha fatto finora. Questo sistema disincentiverà i pagamenti: chi si arretra vedrà che i suoi sforzi saranno vanificati dall’abbassamento del solo monte interessi prima e del capitale successivamente.


La previsione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori, ci induce a pensare che detto monte si crei sia nel caso di interessi attivi che di interessi passivi e che le appostazioni di segno contrario si compensino automaticamente.


E’ da augurarsi che le banche, alla ricerca di massimizzare i lucri, non chiudano e riaprono i conti con cadenza trimestrale, se non peggio, ripristinando così una capitalizzazione trimestrale di fatto, certamente impugnabile, essendo evidente che detta esecuzione del rapporto è viziata ed in frode alla legge.


La norma dovrebbe applicarsi anche in tema di mutuo, ponendo termine alla capitalizzazione occulta nel piano di ammortamento, praticata sino ad ora (cfr. www.studiotanza.it per un’analisi del fenomeno e sulla giurisprudenza).


La lobby bancaria è già in movimento ed il CICR è già pronto a creare ulteriore confusione.


Per approfondimenti:


  • La difesa nel contratto di conto corrente e di mutuo, Altalex Formazione;

  • Il Mutuo Bancario, di Graziano Nicola, Cedam, 2013.


(Altalex, 18 febbraio 2014. Articolo di Antonio Tanza)

 

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