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Lo scorso 24 dicembre è entrata in vigore la Legge 206/2021 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Tra le norme di immediata applicazione vi è la riforma dell’art. 543 c.p.c. che pone un ulteriore onere a carico del creditore procedente nel pignoramento presso terzi.

Alla norma codicistica, che disciplina la forma del pignoramento e sanziona con la perdita di efficacia la sua mancata iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni dal ritiro presso l’Ufficiale Giudiziario vengono aggiunti (dall’art. 1 c. 32 della Legge Delega) due ulteriori commi che si applicheranno (cfr. art. 1 c. 37 della Legge Delega) alle procedure instaurate a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi dal 22 giugno 2022) in base ai quali “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

Se nelle intenzioni del legislatore la riforma aveva come obbiettivo quello di snellire la procedura di pignoramento è evidente come in realtà presenti criticità che rischiano solamente di rendere più difficoltosa la riscossione del credito da parte di un soggetto munito di un titolo esecutivo.

È, infatti, di comune esperienza che, specie nei Tribunali più grandi, la data indicata nel pignoramento, raramente coincida con quella dell’effettiva udienza (che può perfino essere fissata mesi dopo) e che accada spesso che per ritardi dell’Ufficiale Giudiziario notificatore, il creditore non sia in grado di iscrivere la causa al ruolo entro la data indicata e, di conseguenza, tantomeno di notificare tempestivamente l’avviso al debitore e al terzo.

Né è fuori luogo osservare che se il problema di un’eventuale iscrizione a ruolo successiva alla data della vocatio in ius in precedenza è stato risolto da alcune corti di merito (cfr. Trib. Enna 225/2016), stabilendo che l’ unico termine che il creditore è tenuto a rispettare a pena di inefficacia del pignoramento è, oltre ovviamente quello di 45 giorni ex art. 497 c.p.c. dalla notifica dell’atto, quello di 30 giorni dal ritiro dello stesso prevista del vecchio testo dell’art. 543 c.p.c. ora ciò non sarà più sostenibile, in quanto anche i nuovi adempimenti troveranno il loro substrato normativo nel medesimo articolo.

Inoltre, l’obbligo di indicare il numero di ruolo nell’avviso appare poco utile per il debitore e il terzo vista la quantità limitata di informazioni sullo stato della procedura che la parte non costituita potrebbe ottenere.

In effetti, ci si trova di fronte a una contraddizione piuttosto rilevante. La riforma onera il creditore, nientemeno che a pena di inefficacia del pignoramento, di comunicare alle altre parti processuali un dato reale (il numero di ruolo) e un dato quasi sempre fittizio (la prima udienza, visto che appare assurdo che l’avviso si limiti a indicare solo il numero di ruolo e non anche la data dell’udienza entro cui deve essere notificato), costringendo il creditore a tener conto dei possibili ritardi nella notifica del pignoramento, nell’effettiva iscrizione a ruolo e nella notifica dell’avviso al debitore ed esponendolo a non rispettare senza propria colpa il termine prescritto a meno di non indicare una data molto posteriore.

Appare quindi auspicabile un ulteriore intervento legislativo che stabilisca ad esempio che, come avviene per i giudizi introdotti con ricorso, il creditore debba notificare alle parti il provvedimento di fissazione dell’udienza reale di assegnazione.

Una soluzione non solo sistematicamente più coerente, ma che eviterebbe l’assurdità di un obbligo di notificare, specie dopo l’iscrizione a ruolo della causa, una data di udienza diversa da quella reale rendendo così del tutto inutile l’adempimento anche per i destinatari della comunicazione.

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