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L’ordinanza di assegnazione somme emessa nell’ambito di un procedimento presso terzi può essere notificata al terzo unitamente all’atto di precetto, ma non sempre il terzo è tenuto al pagamento delle spese e dei compensi di quest’ultimo.

Infatti nel caso in cui nell’ordinanza di assegnazione il Giudice abbia stabilito un termine per il pagamento e questo non è decorso, nessuna somma il terzo deve versare a titolo di compensi e spese del precetto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13112/2017, pubblicata il 24 maggio 2017.

IL CASO: Un creditore procedeva esecutivamente nei confronti di una banca nella qualità di terzo pignorato per il pagamento delle spese del precetto pur avendo l’istituto bancario provveduto al pagamento delle somme assegnate nei termini fissati dal Giudice nell’ordinanza di assegnazione. L’istituto bancario proponeva opposizione all’esecuzione eccependo il diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti per le spese del precetto avendo provveduto al versamento della somma assegnata nei termini fissati dal Giudice nell’ordinanza di assegnazione.

La creditrice nel costituirsi eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione per decorrenza del termine di venti giorni dalla notifica dell’atto essendo l’opposizione da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione veniva accolta e in sede di appello il Tribunale confermava la suddetta decisione.

Quindi, avverso la sentenza del Tribunale la creditrice proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli art. 615 e 617 cpc per omessa pronuncia sulla questione relativa all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione promossa dalla banca essendo decorso il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto e per aver il Tribunale qualificato l’impugnazione della banca quale opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno rigettato entrambi i motivi del ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:

1. Come già affermato dalla costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione “L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, puo’ essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicche’ legittimamente quest’ultimo si avvale dell’opposizione all’esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto”;

2. l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e può essere notificata unitamente al precetto, ma se nell’ordinanza viene fissato al terzo un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che paghi nel termine non può comunque essere tenuto al pagamento delle spese di precetto ove intimate, in quanto superflue ed in quanto il credito intimato non e’ ancora esigibile quando gli viene precettato o e’ già stato addirittura pagato (come nella specie, esaminata dalla Corte di Cassazione con la decisione in commento, dove il terzo aveva provveduto al pagamento della somma portata dall’ordinanza nei venti giorni dalla notifica della stessa).

Qualora si dovesse sostenere il contrario si verrebbe a gravare il terzo pignorato di un ingiustificato aggravio di spese, privandolo della possibilità, coessenziale alla funzione stessa del termine per adempiere di venti giorni tra l’emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto, di adempiere spontaneamente alla propria obbligazione senza sostenere ulteriori oneri.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI – 3 Ordinanza del 24/05/2017 n.13112

 

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