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Irrompe anche nei processi in corso la “nuova” messa alla prova che dal 30 dicembre scorso può essere chiesta per più di 40 reati per i quali era prima preclusa e condurre, se va a buon fine, a estinguerli: dalla truffa aggravata alla frode in assicurazione, dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai reati tributari di omessa dichiarazione, dall’induzione di minorenni all’uso di stupefacenti all’indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito e agli illeciti di falsità personale che non riguardino atti pubblici; e varie altre fattispecie (in fondo all’articolo l’elenco completo) punite con pena edittale massima entro i sei anni, scelte dal legislatore tra quelle che ha ritenuto si prestino meglio ai percorsi riparativi e risocializzanti. È questo uno degli effetti dell’entrata in vigore della riforma del processo penale, voluta dall’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rispettare l’obiettivo, fissato dal Pnrr, di ridurre i tempi della giustizia penale del 25% entro il 2026.

A dettagliare le novità per la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto originariamente dalla legge 67 del 2014, è il decreto legislativo 150/2022, che ha attuato la legge delega 134/2021 e che sarebbe dovuto entrare in vigore già lo scorso 1° novembre. Ma il decreto legge 162 del 31 ottobre 2022 ha disposto lo slittamento dell’entrata in vigore, appunto, al 30 dicembre 2022.

Durante il percorso in Parlamento per la conversione in legge di questo decreto, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modulato diversamente i tempi di entrata in vigore di varie norme. Ma non sono state toccate quelle che rendono possibile ottenere la messa alla prova anche per reati per i quali finora era preclusa.

I tempi per la domanda

Gli imputati potranno quindi chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo è in grado di appello.

La scelta del legislatore è coerente con l’esigenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni più favorevoli all’imputato, visto che la messa alla prova gli consente di estinguere il reato, dopo essersi sottoposto con esito positivo a un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale, con l’assunzione di impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze dell’illecito e l’assolvimento di prescrizioni attinenti lavori di pubblica utilità.

In via ordinaria la richiesta di messa alla prova può essere avanzata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in sede di udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale, prevista dal nuovo articolo 554-bis del Codice di procedura penale (che tuttavia si applica solo ai procedimenti nei quali il decreto di citazione è stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma).

E quando la volontà dell’imputato è espressa per iscritto o a mezzo di procuratore speciale, la sua sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da un’altra persona autorizzata o dal difensore.

Se questi termini risultano già superati alla data del 30 dicembre 2022, l’imputato per i reati ai quali è stata ora estesa la messa alla prova beneficia di un nuovo termine di decadenza per chiedere di esservi sottoposto: dovrà avanzarla personalmente o a mezzo di procuratore alla prima udienza fissata dopo il 30 dicembre 2022; ma se nei 45 giorni successivi a quella data non è fissata udienza, dovrà depositarla in cancelleria entro quel termine.

Insomma, entro il 13 febbraio 2023 o con richiesta avanzata in udienza o con istanza depositata in cancelleria l’imputato dovrà attivarsi per ottenere questa opzione processuale, che prima della riforma gli era preclusa. Altrimenti matura irreversibilmente la decadenza.

Durante le indagini preliminari

Nei procedimenti ancora in fase di indagini preliminari potrà invece trovare applicazione l’altra innovazione contenuta nella riforma Cartabia, cioè la possibilità del pubblico ministero di proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova già con l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis del Codice di procedura penale, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale, definiti, ove lo ritenga opportuno, con la previa consultazione dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

In tal caso l’indagato ha un termine di 20 giorni per aderire con dichiarazione, personale o a mezzo di procuratore speciale, che depositerà presso la segreteria del pubblico ministero. Se aderisce, il pubblico ministero formula le imputazioni, avvisa la persona offesa e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sulla richiesta in udienza.

Il pubblico ministero può formulare la proposta anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio in udienza nelle fasi preliminari e in tal caso l’imputato può chiedere al giudice un termine non superiore a 20 giorni per avanzare una propria richiesta.

QUANDO È APPLICABILE LA MESSA ALLA PROVA

1. I REATI PREVISTI FINO AL 30 DICEMBRE 2022
– Reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
– violenza o minaccia
a pubblico ufficiale (art. 336 Cp);
– resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 Cp);
– oltraggio a magistrato
in udienza (art. 343 Cp);
– violazione di sigilli (art. 349 Cp);
– rissa aggravata
(art. 588 Cp), esclusi i casi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia subito lesioni gravi o gravissime;
– lesioni stradali
, anche aggravate (art. 590-bis Cp);
– furto aggravato
(art. 625 Cp);
– ricettazione
(art. 648 Cp).

2. I REATI AGGIUNTI DOPO IL 30 DICEMBRE 2022
– Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis, commi 1 e 2, Cp);
– interruzione di pubblico servizio
commessa da capi, promotori o organizzatori (art. 340, comma 3, Cp);
esercizio abusivo di una professione determinato o organizzato da un professionista (art. 348, comma 3, Cp);
– violazione della pubblica custodia di cose
(art. 351 Cp);
– falsa testimonianza
(art. 372 Cp);
– false dichiarazioni o attestazioni
in atti per l’autorità giudiziaria o la corte penale internazionale (art. 374-bis Cp);
– intralcio alla giustizia con violenza o minaccia (art. 377, comma 3, Cp);
– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis Cp);
– evasione aggravata
(art. 385, comma 2, Cp), esclusi i casi in cui violenza o minaccia siano fatte con armi o da più persone riunite;
– procurata inosservanza di pena
(art. 390 Cp);
– istigazione a delinquere
(art. 414 Cp);
– istigazione a disobbedire le leggi
(art. 415 Cp);
– alterazione di monete
(art. 454 Cp);
– contraffazione di carta filigranata
in uso per fabbricare carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 Cp);
– fabbricazione o detenzione di filigrane
o di strumenti per falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 Cp);
– contraffazione del sigillo dello Stato
e uso del sigillo contraffatto (art. 467 Cp);
– contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti per la pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti (art. 468 Cp);
indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter Cp);
– falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o di altri (art. 495 Cp);
– fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (art. 495-ter Cp);
– false dichiarazioni sull’identità
o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 Cp);
– possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis Cp);
– possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter Cp);
– atti osceni dinanzi a minori
o con pericolo che vi assistano (art. 527, comma 2, Cp);
– bigamia
(art. 556 Cp);
– violenza o minaccia per costringere a commettere un reato ( art. 611 Cp);
– violazione di domicilio
con violenza sulle cose o alle persone o palesemente armati (art. 614, comma 4, cp);
– violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615, comma 1, Cp);
– violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni con rivelazione del contenuto della corrispondenza (art. 619, comma 2, Cp);
– danneggiamenti
di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635, comma 3, Cp);
– truffa aggravata
(art. 640, comma 2, Cp);
– fraudolento danneggiamento dei beni assicurati
e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642, commi 1 e 2, Cp);
– appropriazione indebita
(art. 646 Cp);
– contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(art. 291-bis Dpr 43/1973);
– porto di armi in luoghi di riunioni pubbliche, trasferimento di armi per ragioni non consentite, importazione di armi senza licenza (articoli 4, comma 4, 10, comma 3, e 12, comma 5, legge 110/1975);
– istigazione, proselitismo e induzione all’uso illecito di stupefacenti di minore (art. 82, comma 1, Dpr 309/1990);
– violazione degli obblighi
derivanti dall’applicazione di misure di prevenzione antimafia (articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, decreto legislativo 159/2011);
– falso del lavoratore dipendente di una Pa
che attesta la presenza in servizio, alterando i sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, o giustifica l’assenza dal servizio con una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia (art. 55-quinquies, comma 1, decreto legislativo 165/2001);
– falsità in permessi di soggiorno e visti di ingresso, reingresso dello straniero espulso, uso di atti e documenti falsi per ottenere il visto di ingresso per investitori (articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, decreto legislativo 286/1998);
– omessa dichiarazione per evadere le imposte
(art. 5, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo 74/2000).

 

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