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«Dall’ingiustificata inammissibilità dell’opposizione del Comune di Rivergaro» all’«individuazione della figura del Commissario straordinario in un dirigente della stessa Anas». Sono alcune delle motivazioni contenute nel ricorso depositato al Tar contro il progetto di ammodernamento della statale 45 della Val Trebbia, lungo la tratta Rivergaro-Cernusca. A presentarlo l’Associazione per la tutela della Val Trebbia-residenti utenti – rappresentata dal presidente Giorgio Vecchiatini e da una trentina di cittadini residenti nelle immediate vicinanze o proprietari di terreni di cui è programmato l’esproprio per l’attuazione del progetto – con il sostegno di Legambiente Piacenza ed Italia Nostra. Il comitato sintetizza in una nota stampa le motivazioni del ricorso, firmato dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Valeria Fantigrossi, amministrativisti.

«Il ricorso è proposto in primo luogo – si specifica – contro la determinazione finale della conferenza di servizi deliberata il 7 dicembre scorso dal Commissario straordinario Aldo Castellari ma contesta anche gli altri atti amministrativi che si sono succeduti lungo tutto l’arco del procedimento, dall’originaria decisione di inserimento dell’opera tra quelle di interesse strategico nazionale, alla nomina del Commissario e a tutti i pareri resi dai vari Ministeri ed enti che vi hanno partecipato, ivi compresa la valutazione dell’impatto ambientale».

Di seguito «i “vizi” di illegittimità che il ricorso contesta», «sei diversi motivi di contrasto con norme e principi che regolano la materia» secondo l’associazione.

«Gli 11 chilometri di strada statale 45 non è dimostrato che abbiano le caratteristiche dell’opera strategica di interesse nazionale tali da giustificare il Commissariamento straordinario» – «Riguarda il presupposto legale – scrivono – dell’inserimento degli 11 Km della statale 45 tra “gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale”, per i quali la legge consente la procedura “commissariale”. Previsione normativa che imponeva un puntuale onere istruttorio e di motivazione che dimostrasse la sussistenza di tali presupposti di cui non si trova traccia in alcuno dei provvedimenti impugnati».

«Il Commissario, in quanto funzionario dell’Anas proponente l’opera, era in conflitto di interessi e non poteva dirigere la Conferenza di servizi» – «È contestata l’individuazione della figura del Commissario straordinario – prosegue l’associazione – in un dirigente della stessa Anas. L’istituto della conferenza di servizi, come delineato dalle disposizioni degli art. 14 e seguenti della Legge n.241/90, presuppone e richiede che vi sia una netta distinzione e diversità di funzione tra l’amministrazione “procedente” e il soggetto, pubblico o privato che sia, “proponente” l’intervento o l’opera sottoposta alla valutazione della conferenza stessa».

«Ingiustificata l’inammissibilità dell’opposizione del Comune di Rivergaro davanti alla Presidenza del Consiglio» – «Il terzo motivo – continua la nota – contesta la nota con cui la Presidenza del Consiglio del 22 gennaio 2024 che ha ritenuto inammissibile l’opposizione del Comune di Rivergaro. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inizialmente richiesto al Comune chiarimenti in ordine al profilo della legittimazione, prospettando che benché la Legge regionale n. 26 del 1978 abbia trasferito ai comuni le competenze in materia di tutela del paesaggio e quindi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – competenza certamente rientrante nella previsione del comma 1 dell’art. 14 quinquies (“amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale…”) tale legittimazione sarebbe venuta meno in ragione del precedente rilascio da parte dello stesso Comune di tale autorizzazione».

«L’iter della Conferenza di servizi è stato cambiato “in corsa”, per aggirare con un artificio il dissenso del Comune di Rivergaro» – «Con il motivo 4 – continuano – è contestato il “cambio di corsa” del tipo di conferenza di servizi utilizzato – che ha portato ad una decisione assunta “a maggioranza”, di fronte al dissenso espresso dal Comune di Rivergaro, che invece, se si fosse rispettata la tipologia con la quale la conferenza era stata originariamente avviata avrebbe determinato la bocciatura del progetto. Come emerge anche dal tenore letterale della determinazione finale del Commissario la conferenza di servizi è stata inizialmente avviata e si è svolta in alcune prime sedute secondo il regime dell’art. 14-bis della Legge n. 241/90. Solo successivamente, senza che vi sia evidenza di una specifica ragione ed espressa motivazione, il Commissario ha effettuato una non meglio precisata e non prevista normativamente “trasposizione in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della medesima legge”».

«La Via doveva riguardare l’opera nel suo complesso, compreso l’innesto con la strada provinciale di Statto» –  «Con il quinto motivo si contesta la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dell’opera per contrasto con il divieto di frazionamento che deriva dal vincolo imposto dalle Direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali del Codice dell’ambiente (in primis l’art. 22 del D. L.vo n. 152/2006 dei contenuti necessari dello studio di impatto che appunto deve contenere una descrizione puntuale delle dimensioni dell’opera, della sua ubicazione e delle sue caratteristiche. Ciò in quanto il progetto oggetto di VIA ha riguardato la sola tratta tra il margine sud dell’abitato di Rivergaro (Km. 121+500) (inizio intervento) e la località Cernusca in Comune di Travo (Km. 110+300) (fine intervento), quando invece è ad essa imprescindibilmente connessa anche l’ulteriore tratta in direzione dell’abitato di Rivergaro che comprende l’innesto tra la strada provinciale n. 40 di Statto e la SS n. 45».

«Non c’è stata effettiva presa in considerazione e controdeduzione di tutte le osservazioni presentate ed in particolare del progetto alternativo dei tecnici dell’Associazione fatto proprio dal Comune di Rivergaro» – «Il sesto motivo – conclude il comunicato stampa – contesta il difetto di istruttoria e di motivazione rispetto alla stragrande maggioranza delle osservazioni formulate dai cittadini proprietari espropriandi – le cui controdeduzioni sono affidate per lo più a formule verbali standard sempre uguali sulla bontà e correttezza del progetto – né, più specificatamente, rispetto alle corpose e strutturate osservazioni di cui all’atto di intervento dell’Associazione residenti ed utenti della SS45 per la tutela della Valtrebbia, cui si è ampiamente riferito, condividendole, il Comune di Rivergaro. Al riguardo è ben vero che il Commissario nella sua determinazione conclusiva in questa sede impugnata abbia fatto riferimento ad un “documento tecnico redatto da Anas che sintetizza e analizza le proposte di modifica avanzate dall’Associazione … fatte proprie dal Comune di Rivergaro…”, ma al riguardo va osservato ancora una volta che il Commissario ha “appaltato” l’onere di motivazione al proponente l’opera che aveva ed ha tutto l’interesse a tener fermo il progetto respingendo sostanzialmente tutte le ipotesi di modifica, anche quelle che avrebbero condotto ad una riduzione dell’impatto ambientale e territoriale e del costo complessivo dell’intervento. Né risulta legittimo e giustificato che dell’elaborato tecnico dei consulenti dell’Associazione sia stata considerata e valutata una sola parte, quella incidente sul territorio del Comune di Rivergaro, ignorando totalmente tutta l’altra metà riferita alla tratta in Comune di Travo, nell’ambito del quale, ad esempio, ricadeva la proposta alternativa in grado di evitare la realizzazione del viadotto di Cernusca, di gran lunga il manufatto di maggior impatto e di maggior costo dell’intero progetto, proposta, tecnicamente ben supportata, che certamente meritava una ben diversa considerazione, indipendentemente dalla posizione assunta al riguardo dal Comune di Travo».

 

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