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Luce verde alla riforma del codice della crisi d’impresa. Con la legge 27 gennaio 2012 numero 3, il Parlamento ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali. Abbiamo approfondito l’argomento con il dott. Alfonso Cerrato, avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”, autore del “Manuale teorico pratico sul sovraindebitamento” edito dalla casa editrice di Trani Ad Maiora.

Avvocato Cerrato, in quante procedure si scompone la procedura di sovraindebitamento nella legge istitutiva L. 27 gennaio 2012, n. 3 ?

Il sovraindebitamento quale procedura istituita dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 meglio conosciuta come Legge Centaro riguarda la “crisi” in cui versa il cd. “debitore civile”  cioè quel debitore che non essendo un imprenditore commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. non può ricorrere in caso di insolvenza o crisi né al fallimento né alle altre procedure concorsuali previste dall’abroganda Legge Fallimentare del 1942, e con le tre procedure in cui si scompone si pone l’obiettivo di fornire una soluzione a tale situazione di crisi del debitore civile.

Nello specifico sono: 

a) L’accordo di composizione della crisi disciplinato dagli artt. 10 a 12 L. n. 3/2012;

b) Il Piano del consumatore disciplinato dagli artt. da 12 bis. a 14 bis. L. n. 3/2012 ;

c) La liquidazione dei beni disciplinato dagli artt. 14 ter a 14 quaterdecies. L. n. 3/2012.

Cosa prevede il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza?

Con l’avvento del Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il sovraindebitamento si scompone ugualmente in tre procedure:

a) Il concordato minore disciplinato dagli artt. 74 a 83 C.C.I.I. che a partire dal 15 luglio 2022 sostituirà l’accordo di composizione della crisi disciplinato dagli artt. 10 a 12 L. n. 3/2012;

b) La ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dall’art. 67 a 73 C.C.I.I. che a partire dal 15 luglio 2022 sostituirà il piano del consumatore di cui agli artt. 12 bis. a 14 bis. L. n. 3/2012; c) La liquidazione controllata del sovraindebitato disciplinata dagli artt. 268 a 277 C.C.I.I. ed è volta a sostituire – sempre a partire dal 15 luglio 2022 – la liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter. a 14 quaterdecies. L. n. 3/2012.

Quali sono le differenze tra la legge Centaro del 2012 e il nuovo CCII che entrerà in vigore il 15 luglio 2022 anche alla luce dello schema di decreto correttivo al Codice della crisi approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 ?

Nell’ambito della vigente legge Centaro del 2012 l’accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore si caratterizzano per essere due procedure di carattere “negoziale” nel senso che prevedono per il loro perfezionamento un’iniziativa del debitore (che nel caso del piano deve essere un consumatore) che avanza una proposta di soluzione del proprio stato di crisi a cui deve pervenire un’accettazione da parte di una maggioranza qualificata propri creditori. Mentre la liquidazione dei beni è una procedura giudiziale di carattere “alternativo” e “residuale” a cui si perviene solo nel caso in cui abbiano avuto un esito negativo le due procedure negoziali.

Con l’avvento delle due nuove procedure “anch’esse negoziali”  del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore  – che come detto in precedenza sostituiranno a far data dal 15 luglio 2022 le due procedure negoziali della Legge Centaro del 2012 – vedono comunque un’iniziativa del debitore che avanza una proposta per risolvere il proprio stato di crisi ma in questi casi non si richiede una maggioranza qualificata dei creditori ai fini dell’approvazione della proposta in quanto sarà il tribunale ad omologare la proposta qualora la ritenga soddisfacente. Mentre anche con il nuovo C.C.I.I. la procedura di liquidazione controllata che sostituirà – sempre a a partire dal 15 luglio 2022 – la liquidazione dei beni della Legge Centaro del 2012 è anch’essa una procedura alternativa e residuale, cioè a cui si perviene solo in caso di esito negativo delle due procedure negoziali del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore ma rispetto alla procedura di liquidazione prevista nella legge del 2012 quella del nuovo C.C.I.I. prevede alcune differenze, come ad esempio:

– l’estensione della legittimazione nel richiederne l’apertura anche ai creditori ed al P.M.;

– l’inibizione “di diritto” delle azioni esecutive individuali e cautelari;

– soppressione delle previsioni concernenti la durata minima di quattro anni della procedura.

Mentre l’avvento di quello che sarà il secondo decreto correttivo al C.C.I.I. approvato dalla seduta del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022, e che andrà pubblicato prima della fatidica data del 15 luglio 2022 visto che in sostanza accoglie la cd. Direttiva Europea sull’insolvenza del 2017 (meglio conosciuta come Direttiva Insolvency) che a sua volta prevede che venga recepita dall’Italia prima del 17 luglio 2022. Attualmente lo schema di secondo Decreto correttivo è all’esame del Parlamento visto che sono spirati i due anni previsti dalla Legge delega 8 marzo 2019 n. 20 entro cui andava approvato il suddetto decreto si caratterizza per non arrecare pregnanti novità al C.C.I.I. sul sovraindebitamento ma solo per:

– in primis recepire la citata direttiva Insovency del 2017:

– in secundis modificare i sistemi di allerta che comunque entreranno in vigore il 31 dicembre 2023;

– infine per far trasmigrare la disciplina  della cd. composizione negoziata della crisi d’impresa dal D.L. n. 118/2021, conv. con mod., nella L. n. 147/2021 all’interno degli artt. 12 e seguenti del C.C.I.I.

Il suo rapporto con la casa editrice Ad Maiora ?

Il mio rapporto con la casa editrice Ad Maiora è di proficua collaborazione avendo già pubblicato prima del presente Manuale nel 2021 due monografie per la Collana Linee evolutive del Diritto diretta dall’Avv. Triestina Bruno in tema di Azione di Classe ed Azione revocatoria semplificata.

martedì 24 Maggio 2022

(modifica il 6 Luglio 2022, 18:27)

 

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