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Quando un debito cade in prescrizione si considera scaduto, ossia non può essere più esigibile da parte del creditore; bisogna però sempre verificare però che non siano state spedite lettere di diffida.

Quando un debito si prescrive vuol dire che non deve essere più pagato, ossia che il creditore non può più richiedere il denaro dovutogli, neanche tramite il giudice; in altre parole, quando decade un debito non possono più avviarsi cause e pignoramenti.

Il punto è, però, che i tempi della prescrizione non sono uguali per tutti i crediti e variano in base alla natura di essi. Per cui è bene stabilire quali sono questi termini per poter finalmente dirsi liberi di non dover più pagare.

È necessaria, però, una precisazione preliminare: la prescrizione può essere interrotta dal ricevimento di una richiesta di pagamento (una diffida, un sollecito più “soft”, ecc.); in tal caso, il termine inizia a decorrere nuovamente da capo. Facciamo un esempio. Immaginiamo di aver firmato un contratto con una finanziaria e che la scadenza del debito (o meglio, la prescrizione) è nel 2020. Se però, nel 2017, la società ci sollecita il pagamento con una raccomandata a.r., la prescrizione (in questo caso di 10 anni) torna a decorrere da capo e si compirà nel 2017.

Quando scade un debito

I termini di prescrizione principali sono i seguenti:

  • per i debiti derivanti da contratti o atti leciti (salvo i casi speciali che diremo in seguito), la prescrizione è di 10 anni;
  • per i debiti derivanti da atti illeciti come, ad esempio, il danneggiamento di un balcone per via dei calcinacci caduti sul piano di sotto o per una ferita arrecata durante una rissa, la prescrizione è di 5 anni.

Questa è la regola generale; ma vi sono poi numerosi casi speciali che stabiliscono prescrizioni più brevi (il termine massimo resta però sempre quello di 10 anni).

In ogni caso, se interviene un atto interruttivo della prescrizione il termine può diventare molto più lungo e, addirittura, il debito potrebbe non prescriversi mai. Si considerano «atti interruttivi della prescrizione»:

  • atti inviati dal creditore: la diffida, il sollecito di pagamento, la notifica di un atto di citazione o di un precetto. In ogni caso, la richiesta di pagamento deve essere sufficientemente specifica, tale cioè da indicare con esattezza l’entità del credito e la sua causa;
  • atti provenienti dal debitore: l’ammissione del debito, la richiesta di dilazione del pagamento, la richiesta di saldo e stralcio o di qualsiasi altro sconto o transazione, ecc.

Se muore il debitore prima che scada il debito, a risponderne sono i suoi eredi, a meno che abbiano rifiutato l’eredità.

Ecco quindi uno schema per potersi orientare tra i vari termini di prescrizione.

Quando il debito cade in prescrizione

  • I debiti con banche e finanziarie: 10 anni [1];
  • rate di mutuo: 10 anni [1];
  • i debiti per bollette della luce, acqua e gas: 2 anni a partire dalla data di scadenza della bolletta [2]. Per tutte le altre bollette, compreso il telefono, la prescrizione è di 5 anni. Se però l’utente fa causa e perde, il debito si prescrive in 10 anni;
  • spese condominiali: 5 anni [2];
  • il diritto al risarcimento in caso di incidenti stradali: 2 anni [3];
  • le singole annualità di rendite vitalizie: 5 anni [2];
  • le singole annualità delle pensioni alimentari: 5 anni [2];
  • il canone di affitto di un appartamento, sia esso ad uso abitativo che commerciale: 5 anni [2];
  • il pagamento, da parte dell’inquilino, degli oneri di condominio in un appartamento preso in affitto: 5 anni [2];
  • i fitti dei beni rustici: 5 anni [2];
  • gli interessi dovuti alla banca: 5 anni [2];
  • gli interessi dovuti a qualsiasi altro creditore: 5 anni [2];
  • tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi: 5 anni [2];
  • il diritto al pagamento dello stipendio per il lavoratore dipendente: 5 anni [2];
  • il diritto al pagamento del Tfr e di tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro: 5 anni [2];
  • il pagamento degli utili da parte di una società: 5 anni [4];
  • la possibilità dei soci di agire contro gli amministratori della società, per responsabilità nella gestione: 5 anni [4];
  • il diritto del mediatore a vedersi pagata la propria provvigione: 1 anno [5];
  • il diritto dell’agente immobiliare al compenso per una vendita o un affitto: 1 anno [5];
  • i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto: 1 anno [6];
  • il pagamento del premio da pagare all’assicurazione per la polizza (di qualsiasi polizza si tratti): 1 anno dalle singole scadenze, siano esse mensilità, semestralità o annualità (a seconda del contratto) [7];
  • il diritto al pagamento del risarcimento in caso di assicurazione sulla vita: 10 anni [7];
  • gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [7];
  • il pagamento per il pernottamento in un hotel, albergo, ostello, affittacamere, bed & breakfast: 6 mesi [8];
  • il pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni entro i limiti prestabiliti, a giorni o a singole ore, e comunque non oltre un mese: 1 anno [9];
  • il pagamento delle retribuzioni per prestazioni di lavoro non superiori a un mese: 1 anno [9];
  • il pagamento di convitti: 1 anno [9];
  • il pagamento dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 1 anno [9];
  • il pagamento dei farmacisti per le medicine acquistate presso la farmacia: 1 anno [9];
  • il pagamento dei corsi di lingua inglese o altre lingue ad insegnanti privati: 3 anni [10];
  • il pagamento delle lezioni private a insegnanti che impartiscono però le lezioni a termini più lunghi di un mese: 3 anni [10];
  • il pagamento dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese: 3 anni [10];
  • il pagamento dei compensi dei professionisti, per l’opera prestata e per il rimborso delle spese vive sostenute: 3 anni [10]. Se però il professionista ha fatto firmare al cliente un contratto, vale il termine generale di 10 anni;
  • il pagamento del notaio: 3 anni [10];
  • il risarcimento o la restituzione del prezzo, da parte del negoziante, per aver acquistato un oggetto difettoso: per contestare il difetto ci sono 60 giorni; per agire in causa 26 mesi dalla scoperta del difetto; ciò vale solo se l’acquirente è un consumatore. Se invece si tratta di un soggetto che ha acquistato con partita Iva, la contestazione va fatta entro 8 giorni dalla scoperta del vizio e la prescrizione dell’azione è di 1 anno dall’acquisto;
  • diritto di recesso in caso di acquisto di un prodotto fuori dal negozio (vendite su internet, su corrispondenza, televendite, telemarketing, ecc.): 14 giorni;
  • diritto di recesso su pacchetti viaggio acquistati su internet: 14 giorni;
  • diritto di recesso su contratti bancari o assicurazioni acquistati su internet: 14 giorni;
  • diritto di recesso su finanziamenti stipulati via internet: 14 giorni;
  • diritto di recesso da una polizza vita: 30 giorni;
  • iscrizione a scuole e palestre private: 1 anno [9];
  • contestazioni per lavori affidati a ditte di riparazione, manutenzione: la contestazione va inviata entro 8 giorni dalla scoperta del vizio; la causa va avviata entro 1 anno;
  • contestazioni al costruttore del palazzo per gravi difetti strutturali: la garanzia opera per 10 anni; la contestazione va inviata entro 1 anno dalla scoperta del vizio; la causa va avviata entro l’anno successivo;
  • vacanza rovinata per pacchetto viaggi non conforme alle promesse: presentazione reclamo: 10 giorni dal rientro; prescrizione in caso di danni alla persona: 3 anni dal rientro; prescrizione in caso di danni alla persona dovuti al trasporto: 1 anno dal rientro (18 mesi se il trasporto parte o arriva fuori Europa); prescrizione in caso di altri danni: 1 anno dal rientro;
  • contestazione danni e vizi su contratti di appalto: denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; la prescrizione della causa è di 2 anni. La prescrizione decorre dalla consegna dell’opera;
  • contestazione danno da prodotti difettosi: 3 anni dalla scoperta;
  • assegni: 6 mesi. Dopo tale termine non sono più titoli esecutivi (e quindi non legittimano l’immediato pignoramento) ma comunque restano prove scritte del credito e consentono l’emissione di un decreto ingiuntivo;
  • cambiali: 3 anni. Dopo tale termine non sono più titoli esecutivi (e quindi non legittimano l’immediato pignoramento) ma comunque restano prove scritte del credito e consentono l’emissione di un decreto ingiuntivo;
  • riconoscimento della qualifica superiore per il lavoratore dipendente: 10 anni;
  • il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro: 5 anni;
  • demansionamento da parte del datore di lavoro: 10 anni;
  • pagamento della retribuzione (busta paga) del lavoratore dipendente part time o full time, sia nel pubblico che nel privato: 5 anni;
  • pagamento del prezzo per acquisti in genere: 10 anni;
  • pagamento di multe stradali: 5 anni;
  • Irpef: 10 anni;
  • Iva: 10 anni;
  • Irap: 10 anni;
  • Bollo auto: 3 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento;
  • Canone Rai: 10 anni;
  • Diritti camera di commercio: 10 anni;
  • Imu: 5 anni;
  • Tasi: 5 anni;
  • Tosap: 5 anni;
  • Tari: 5 anni;
  • Contributi dovuti all’Inps e Inail: 5 anni;
  • Sanzioni amministrative: 5 anni.

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