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Modello unico dell'agenzia delle entrateSe avete commesso errori nella compilazione del modello Unico, nel calcolo del saldo o degli acconti sulle imposte o siete semplicemente in ritardo potete fare riferimento al nuovo ravvedimento operoso per sanare le vostre posizioni abbattendo così notevolmente il rischio di vedersi notificare un avviso bonario o una cartella di pagamento.

Perchè il ravvedimento conviene così tanto

Immaginate che nel caso della notifica dell’avviso bonario o comunicazione iniziale dell’agenzia delle entrate le sanzioni in esso contenute sono pari al 10 per cento dell’imposta o tassa omessa  o pagata in ritardo. Se aspettate poi e vi notificano la cartella di pagamento la sanzione sale al 30 per cento. Nel ravvedimento, a seconda del momento in cui intendete ravvedervi le sanzioni vanno dallo 0,2% (se vi ravvedete il giorno dopo la scadenza) al 3,75%, per cui la convenienza è lampante.

Le sanzioni del ravvedimento operoso dell’Unico

Come anticipavo sopra a seconda del momento in cui vi ravvedete avrete a disposizione una serie di opzioni  che possiamo sintetizzare nel seguito: Versamento delle imposte o tasse con Ravvedimento operoso entro i 14 giorni dalla scadenza del tributo: la sanzione sarà calcolata in misura pari allo 0,2% per ciascun giorno (esempio quindi al qurto giorno paggherete lo 0,8% perchè 0,2 x 4=o,8). Questo tipo di ravvedimento viene detto ravvedimento sprint ma è solo un uso chiamarlo così che si è generato nella pratica professionale.

Dopo il 14esimo giorno scatta il cosiddetto Ravvedimento operoso breve con una sanzione pari al 3% a patto che il versamento sia effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza. Se il versamento delle imposte o tasse ricalcolate o versate in ritardo viene effettuato entro 90 giorni avremmo una sanzione pari allo 3,33%. Questo si chiama ravvedimento intermedio.

Dopo i 90 giorni la sanzione sale al 3,75% e resta tale fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione, dall’errore o dal ritardo nel versamento delle imposte o tasse derivanti dal modello Unico.

Elenco dei possibili ravvedimenti da effettuare

La tipologia di ravvedimento dipende dal momento in cui vi accorgete e volete ravvedervi dell’errore, dal tributo e dalla fattispecie. Nel seguito in sintesi potrete avere le seguenti tipologie di ravvedimenti:

Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l’errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.

Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d’acconto o Iva)

Tipologia Ravvedimento Entro quando Sanzione Sanzione ordinaria
Sprint 15 giorni dalla scadenza ordinaria 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno
Semplificato dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza 1/10 3%
Semplificato 1/9 3,33%
Ordinario 1/8 3,75%
Ordinario 1/7 4,29%
Ordinario 1/6 5%
Ordinario Dopo Procezzo Verbale Constatazione 1/5 6%

Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall’amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l’IMU, la TARI, o la TASI non potranno benefiarne per cui varranno le vecchie regole che trovate qui sotto.

Nuove possibilità di ravvedimento

Nel 2014 sono state introdotte poi ulteriori opzioni per ravvedersi limitatamente alle imposte amministrate dall’agenzia delle entrate e semprechè il versamento sia effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore mediante il cosiddetto Ravvedimento ultrannuale e attraverso una sanzione che sale al 4,29%.

In ultima spiaggia e sempre alle stesse condizioni del precedente punto potete versare una sanzione pari al 5% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

Quali sono i tributi ravvedibili nel modello Unico

Stiamo parlando di tutti i tributi in esso contenuti per cui a titolo di esempio parliamo dell’Irpef, dell’Ires, dell?irap, dell’Iva, delel addizionali, dela cedolare ecc.

Persone fisiche non residenti o iscritti all’AIRE

Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla risposta data ad un lettore in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso a soggetti non residenti o iscritti all’AIRE

Codici tributo nel modello F24 del nuovo ravvedimento operoso

8901 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF
8902 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
8903 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
8904 SANZIONE PECUNIARIA IVA
8905 SANZIONE PECUNIARIA IRPEG
8906 SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA
8907 SANZIONE PECUNIARIA IRAP
8908 SANZIONE PECUNIARIA ALTRE II.DD.
8910 SANZIONE PECUNIARIA IVA FORFETARIA CONNESSA A IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
8911 SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL’IRAP E ALL’IVA
8912 SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA AL CODICE FISCALE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL’IRAP E ALL’IVA
8913 SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
8915 SANZIONE PECUNIARIA IRPEF RETTIFICA MODELLO 730
8916 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF   RETTIFICA MODELLO 730
8917 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’ IRPEF RETTIFICA MODELLO 730
8918 IRES – SANZIONE PECUNIARIA
8919 SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART 33,C. 4, LETT. B, D.L. 30/09/2003 N.269-IRPEF
8920 SOMME A TITOLO DI SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 – IRES
8921 SOMME A TITOLO DI SANZIONE ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003 – IVA
8922 SOMME A TITOLO SANZIONE-ART. 33, C. 4, LETT. B, D.L. N. 269/2003-ADD. REG. IRPEF
8924 RAVVEDIMENTO – SANZIONE PER TARDIVA O OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INCARICATI – ART. 7- BIS DEL D.LGS. 241/97-RIS. 338E DEL 21/11/2007
8925 RAVVEDIMENTO – SANZIONE PER RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ E DELL’ASSEVERAZIONE IN MANIERA INFEDELE E VIOLAZIONI COMMESSE DAI SOSTITUTI NELL’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FISCALE – ART. 39 C. 1, L. A-B, C. 3 DEL D.LGS.
241/97 – RIS. 338E DEL 21/11/2007
8926 SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – RAVVEDIMENTO
8927 SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF- RAVVEDIMENTO PER RETTIFICA MODELLO 730
8928 SANZIONE AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 4, LETTERA B), DEL DL 30/09/2003, N. 269- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (RIS. N.
368/E DEL 12.12.07)

 

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