Anche il procedimento per la regolarizzazione delle parziali difformità, sanabili con il Decreto Salva Casa pagando un’ammenda pecuniaria, potrà contribuire – tramite l’accertamento di conformità – a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.
Il Decreto Salva Casa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2024, porta con sé diverse novità: dopo aver visto come cambia la doppia conformità soprattutto per le parziali difformità edilizie, c’è senz’altro da sottolineare come si va a incidere sulla definizione – e dimostrazione – dello stato legittimo dell’immobile, con delle modifiche e aggiunte all’articolo 9-bis del Testo Unico Edilizia.
Stato legittimo dell’immobile: basterà presentare il titolo abilitativo più recente
A differenza del passato, per dimostrare lo stato legittimo basterà la presentazione del titolo abilitativo relativo all’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, sempre che tale titolo sia stato rilasciato all’esito di un provvedimento di verifica dell’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l’ha legittimata.
Quindi, a differenza di prima, non si dovranno ricostruire tutti i titoli abilitivi edilizi rilasciati nel corso del tempo, ma basterà quello più recente.
Stato legittimo: i titoli abilitativi che lo possono dimostrare
Tra i titoli abilitativi rientrano anche quelli rilasciati o formati nei casi di:
- accertamento di conformità (articoli 36 e 36-bis del TUE);
- interventi eseguiti in base a permesso annullato (articolo 38 del TUE).
Ciò significa che il procedimento per la regolarizzazione delle parziali difformità, sanabili con il Decreto Salva Casa pagando un’ammenda, potrà contribuire – proprio tramite l’accertamento di conformità – a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.
Stato legittimo col pagamento delle sanzioni: ecco quando
Infine, contribuirà a dimostrare lo sato legittimo dell’immobile il pagamento delle sanzioni previste per:
- i lavori di ristrutturazione edilizia senza permesso di costruire o in totale difformità (ex articolo 33 Testo Unico Edilizia);
- i lavori eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34);
- i lavori eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e accertamento di conformità (art.37);
- i lavori eseguiti in base a permesso annullato e dichiarazione ex art.34-bis sulle tolleranze costruttive.
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