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Il Sistema Tessera Sanitaria prevede, in caso di invio di dati oltre la scadenza, per comunicazioni omesse, tardive o errate, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro fino a un massimo di 50.000 euro. Non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico. I chiarimenti relativi alla casistica sono contenuti nella Risoluzione n. 22/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito tutte le informazioni utili per il calcolo del ravvedimento ed il versamento delle sanzioni con modello F24 e relativo codice tributo.

Come funziona il ravvedimento operoso per le sanzioni relative al Sistema TS?

L’Agenzia delle Entrate con il documento sopra citato ha chiarito la possibilità per gli operatori interessati all’invio dei dati al Sistema TS di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) per la riduzione delle sanzioni amministrative dovute. Infatti, in linea generale, è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 100 euro per ogni invio omesso, tardivo o errato sino ad un importo massimo di 50.000 euro (ex art. 3, co. 5-bis del D.Lgs. n. 175/14). Tuttavia, non risulta applicabile l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97). In pratica, una eventuale reiterazione della condotta omissiva non determina nessuna forma di riduzione delle sanzioni dovute. Deve essere precisato che il ravvedimento per errata od omessa comunicazione deve essere effettuato prima dell’inizio dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate

La sanzione è legata alla singola comunicazione (singolo documento di spesa, es. fattura, ricevuta, scontrino) irregolare. La Risoluzione n. 22/E/2022 chiarisce cosa si debba intendere per comunicazione. In particolare, tenendo conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati e della ratio della disposizione, il concetto di comunicazione contenuto nella norma sanzionatoria è riferibile a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS, a prescindere dal mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o dal numero pazienti cui i documenti si riferiscono.

Comunicazione – Sistema TS
“Al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell’avviso che il concetto di comunicazione contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa”.

La sanzione base della violazione

Per ogni invio omesso tardivo è errato legato ad ogni singolo documento (es. fattura) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 100 euro per ogni invio omesso, tardivo o errato sino ad un importo massimo di 50.000 euro.

La sanzione base di 100 euro è ridotta ad 1/3 ovvero a 33,33 euro, qualora l’invio della comunicazione avvenga entro i primi 60 giorni dalla scadenza prevista. In questo caso il tetto massimo della sanzione applicabile si riduce ad un massimo di 20.000 euro.

Queste due sono le sanzioni base, in relazione alle quali, deve essere applicata al riduzione indicata dal ravvedimento operoso.

Soglia di tolleranza

In caso di errata comunicazione, infatti, la sanzione non è prevista se l’invio dei dati corretti è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Nel caso l’errore sia rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’invio correttivo deve essere effettuato entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Applicazione delle sanzioni ridotte con ravvedimento

La sanzione base applicabile (100 euro o 33,33 euro) può essere ridotta con applicazione del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 142/97). Naturalmente, l’applicazione dell’istituto è possibile sino a quando non viene applicata la sanzione direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito una tabella che riassume la riduzione delle sanzioni prevista con l’applicazione del ravvedimento.

Tabella: riduzione delle sanzioni per le violazioni al Sistema TS con ravvedimento operoso

Tempistica di correzione Riduzione della sanzione Importo sanzione
Entro 90 giorni 1/9 del minimo – 3,70 euro per invio nei 60 giorni
– 11,11 euro per invio tra il 61° e 90° giorno
Entro 1 anno 1/8 del minimo 12,50 euro
Entro 2 anni 1/7 del minimo 14,29 euro
Oltre 2 anni 1/6 del minimo 16,67 euro
A seguito di una constatazione della violazione 1/5 del minimo 20,00 euro

L’importo della sanzione ridotta, come detto, riguarda il singolo documento non evaso. Pertanto, il calcolo della sanzione complessiva dovuta è dato dalla moltiplicazione tra importo della sanzione singola e numero di documenti non comunicati correttamente. In particolare, in relazione a questo aspetto e tenendo in considerazione le soglie massime previste (50.000 euro o 20.000 euro in caso di regolarizzazione nei 60 giorni) è possibile effettuare qualche ragionamento. Infatti, in caso di controllo dell’Agenzia, la sanzione massima applicabile risulterebbe riducibile ad 1/3 (quindi a 16.666,67 euro).

Ad esempio, quindi, ipotizzando una violazione della comunicazione entro un anno, con importo della sanzione singola di 12,50 euro, renderebbe sconveniente il ravvedimento, al superamento delle 1.333 comunicazioni (fatture, ricevute o scontrini). Naturalmente, questo confronto tra ravvedimento ed adesione alla comunicazione di irregolarità riguarda situazioni dove il numero delle violazioni commesse è elevato.

Versamento della sanzione con modello F24 e codice tributo

Il versamento della sanzione, ridotta con ravvedimento operoso, può essere effettuato attraverso il modello F24. In particolare, il modello deve essere compilato nella sezione “Erario“, dove deve trovare indicazione lo specifico codice tributo 8912 – “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”. Deve essere indicato l’anno in cui è avvenuta la violazione per la quale è dovuta la sanzione.

 

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